Il decesso del lavoratore non estingue il suo diritto alle ferie annuali retribuite

La direttiva concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro prevede che ogni lavoratore abbia diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale periodo di ferie non possa essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
Il sig. Bollacke ha lavorato presso la società K + K tra il 1º agosto 1998 ed il 19 novembre 2010, data del suo decesso. Dal 2009 ha sofferto di una grave malattia a causa della quale è stato dichiarato inabile al lavoro sino al momento del suo decesso. A tale data il sig. Bollacke aveva cumulato 140,5 giorni di ferie annuali non godute.
La vedova del sig. Bollacke ha chiesto alla K + K un’indennità finanziaria corrispondente alle ferie annuali non godute dal marito. L’impresa ha respinto la domanda nutrendo dubbi quanto alla trasmissibilità per via successoria dell’indennità finanziaria. Il Landesarbeitsgericht (tribunale del lavoro di secondo grado, Germania), investito del procedimento, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione ammetta una legislazione o prassi nazionali che prevedono che, nel caso in cui il rapporto di lavoro termini a causa del decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua senza dare diritto all’indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute. Esso chiede inoltre se tale beneficio dipenda dalla previa domanda del lavoratore. Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio di diritto sociale di particolare importanza e che il diritto alle ferie annuali e quello al pagamento dovuto a tale titolo costituiscono i due aspetti di un diritto unico. La Corte ha già dichiarato che, quando il rapporto di lavoro cessa, il lavoratore ha diritto ad un’indennità per evitare che sia escluso qualsiasi godimento del diritto alle ferie. Il diritto dell’Unione osta a disposizioni o prassi nazionali in virtù delle quali un’indennità finanziaria non è dovuta al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro quando quest’ultimo non ha potuto beneficiare delle ferie annuali retribuite per malattia.
La Corte sottolinea che l’espressione «ferie annuali retribuite» significa che, per la durata delle ferie annuali, la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta.
Il beneficio di una compensazione pecuniaria nel caso in cui rapporto di lavoro termini a causa del decesso del lavoratore garantisce l’effetto utile del diritto alle ferie. La sopravvenienza fortuita del decesso del lavoratore non deve comportare retroattivamente la perdita totale del diritto alle ferie annuali retribuite.
Di conseguenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione non ammette legislazioni o prassi nazionali che prevedono che, nel caso in cui il rapporto di lavoro termini per decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua senza dare diritto ad un’indennità finanziaria a titolo di ferie non godute.
La Corte dichiara inoltre che tale indennità non dipende dalla previa domanda dell’interessato.