Il ricorrente è proprietario di un immobile situato in zona paesaggisticamente vincolata sul quale ha realizzato modifiche non preventivamente autorizzate e ha chiesto al Comune di Trabia la concessione edilizia in sanatoria, da concedersi previo nullaosta della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo. La Soprintendenza ha imposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante la dismissione di tutte le opere abusivamente eseguite, nel termine di 120 giorni. Le opere in questione non sono ammissibili all’accertamento della compatibilità paesaggistica del decreto legislativo n. 42/2004, in quanto hanno comportato un aumento di volume. Il Siragusa ha impugnato la decisione della Soprintendenza. Il TAR Sicilia domanda alla Corte UE dunque se il decreto legislativo n. 42/2004, nell’escludere in modo presuntivo una categoria di opere da qualsivoglia accertamento di compatibilità paesaggistica, assoggettandole alla sanzione demolitoria, possa configurare una ingiustificata e sproporzionata lesione del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali.
La Corte, nella sua sentenza odierna, chiarisce che né le disposizioni dei trattati UE e FUE né la normativa relativa alla Convenzione di Aarhus, né le direttive 2003/4 e 2011/92 impongono agli Stati membri obblighi specifici di tutela del paesaggio, come fa invece il diritto italiano.
Ne risulta quindi che la Corte di giustizia dell’Unione europea è incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.
