La direttiva in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi dispone che, in caso di fallimento di un ente creditizio avente succursali in altri Stati membri, i provvedimenti di risanamento e la procedura di liquidazione confluiscano in un unico procedimento di insolvenza nello Stato membro in cui l’ente ha la propria sede sociale (denominato Stato d’origine). Pertanto, in linea di principio, provvedimenti del genere sono soggetti a un’unica normativa fallimentare e sono applicati secondo la legge dello Stato d’origine, producendo i loro effetti ai sensi di tale legge in tutta l’Unione, senza ulteriori formalità. A questo scopo, gli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, come l’Islanda, sono assimilati agli Stati membri dell’Unione europea. Nell’ambito del crollo del sistema finanziario in Islanda a seguito della crisi finanziaria internazionale del 2008, il legislatore islandese ha adottato una serie di provvedimenti di risanamento di vari istituti finanziari stabiliti in tale paese. In particolare, una legge del 13 novembre 2008 , da un lato, ha vietato le azioni giudiziarie contro gli istituti finanziari soggetti a moratoria sui pagamenti e, dall’altro, ha ordinato la sospensione delle azioni giudiziarie pendenti. Con legge del 15 aprile 2009 , il legislatore islandese ha adottato, nei confronti degli istituti finanziari soggetti a moratoria, disposizioni transitorie volte ad applicare alla loro situazione un regime speciale di liquidazione, senza che detti istituti fossero effettivamente posti in liquidazione prima della scadenza della moratoria.
La LBI hf (già Landsbanki Islands hf) è un ente creditizio islandese al quale il Tribunale distrettuale di Reykjavik aveva concesso una moratoria sui pagamenti in data 5 dicembre 2008. Poco tempo prima, il 10 novembre 2008, la LBI era stata oggetto di due sequestri conservativi compiuti in Francia su domanda di un creditore residente in tale Stato membro. La LBI si è opposta a tali sequestri dinanzi ai tribunali francesi, sostenendo che la direttiva rendeva i provvedimenti di risanamento adottati in Islanda direttamente opponibili al suo creditore francese. Peraltro, il Tribunale distrettuale di Reykjavik ha disposto, il 22 novembre 2010, l’avvio di una procedura di liquidazione nei confronti della LBI.
In tale contesto, la Cour de cassation (Francia), giudice di ultima istanza di questa controversia, ha domandato alla Corte di giustizia se anche i provvedimenti di risanamento o di liquidazione risultanti dalle disposizioni transitorie della legge del 15 aprile 2009 siano coperti dalla direttiva, la quale mira al reciproco riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione adottati dalle autorità amministrative e giudiziarie. Inoltre, il giudice francese vuole sapere se la direttiva osti all’applicazione retroattiva degli effetti di una moratoria a provvedimenti conservativi adottati in un altro Stato membro prima dell’emanazione della moratoria medesima.
Nella sua odierna sentenza, la Corte ricorda, anzitutto, che le autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro d’origine sono le sole competenti a decidere sull’applicazione di provvedimenti di risanamento ad un ente creditizio nonché sull’apertura di una procedura di liquidazione nei suoi confronti. Pertanto, solo i provvedimenti adottati da dette autorità sono oggetto, ai sensi della direttiva, di riconoscimento negli altri Stati membri, con gli effetti ad essi conferiti dalla legge dello Stato membro d’origine.
Per contro, la normativa dello Stato membro d’origine in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi può, in linea di principio, produrre effetti negli altri Stati membri solo attraverso provvedimenti concreti presi dalle autorità amministrative e giudiziarie del suddetto Stato membro nei confronti di un ente creditizio.
Per quanto riguarda le disposizioni transitorie della legge del 15 aprile 2009, la Corte precisa che, adottando tali norme, il legislatore islandese non ha ordinato la liquidazione, in quanto tale, degli enti creditizi soggetti a moratoria, ma ha attribuito determinati effetti, connessi a una procedura di liquidazione, a moratorie vigenti ad una data precisa. Parimenti, risulta da tali disposizioni transitorie che, in mancanza di una decisione giudiziaria che abbia concesso o prorogato una moratoria in favore di un ente creditizio prima di tale data, esse non possono produrre effetti. Pertanto, tali disposizioni producono i loro effetti non direttamente, bensì per il tramite di un provvedimento di risanamento emesso da un’autorità giudiziaria nei confronti di un determinato ente creditizio. Ne consegue che la moratoria concessa alla LBI è idonea a produrre negli Stati membri dell’Unione, ai sensi della direttiva, gli effetti che le attribuisce la normativa islandese. Quanto alla necessità, o meno, che le disposizioni transitorie possano essere oggetto di ricorso per poter produrre i loro effetti negli Stati membri dell’Unione, la Corte rammenta che la direttiva predispone un sistema di reciproco riconoscimento dei provvedimenti nazionali di risanamento e di liquidazione, senza puntare ad armonizzare le normative nazionali in materia. Essa sottolinea che la direttiva non subordina il riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e di liquidazione alla condizione di una possibilità di ricorso contro i medesimi. Allo stesso modo, il diritto di uno Stato membro non può subordinare tale riconoscimento ad una condizione siffatta, eventualmente prevista dalla sua normativa nazionale.
In merito all’applicazione retroattiva degli effetti di una moratoria a provvedimenti conservativi adottati in un altro Stato membro, la Corte rileva che gli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione sono, in linea di principio, disciplinati dalla legge dello Stato membro d’origine. Questa regola generale, tuttavia, non si applica alle «cause pendenti», che sono soggette al diritto dello Stato membro nel quale la causa è pendente. Con riferimento alla portata di tale eccezione, la Corte rileva che i termini «cause pendenti» si riferiscono ai soli procedimenti di merito e che le misure di esecuzione forzata individuali derivanti da tali cause restano soggette alla legge dello Stato membro d’origine. A tale riguardo, la Corte rileva che i provvedimenti conservativi adottati in Francia costituiscono misure di esecuzione forzata individuali e, pertanto, gli effetti su detti provvedimenti conservativi della moratoria concessa alla LBI in Islanda sono disciplinati dal diritto islandese. La circostanza che i suddetti provvedimenti siano stati adottati prima che la moratoria in questione fosse concessa alla LBI non può inficiare tale conclusione, poiché il diritto islandese disciplina anche, ai sensi della direttiva, i suoi effetti temporali. Orbene, la direttiva non osta a che un provvedimento di risanamento, quale la moratoria, sia corredato di effetti retroattivi.
