MANDATO D’ARRESTO UE: Ammesso ricorso contro estensione del mandato ad altri reati

La decisione quadro sul mandato d’arresto europeo mira a semplificare e accelerare la consegna tra gli Stati membri delle persone ricercate ai fini dell’azione penale o per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative di libertà. Gli Stati membri devono pertanto rispettare determinati termini, sapendo che la decisione definitiva sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, in linea di principio, deve essere adottata entro 60 giorni a decorrere dall’arresto del ricercato .
Nel caso di specie, la Crown court at Maidstone (Corte d’assise di Maidstone, Regno unito) il 25 settembre 2012 ha spiccato un mandato d’arresto europeo nei confronti del sig. Jeremy F., cittadino britannico, nell’ambito di azioni penali promosse nei suoi riguardi per fatti commessi nel Regno Unito qualificabili, nel diritto inglese, come sottrazione di minore (reato per il quale è prevista una pena massima di sette anni di reclusione).
Il sig. F., arrestato in Francia il 28 settembre 2012, ha espressamente dichiarato dinanzi alla Cour d’appel di Bordeaux che accettava la propria consegna alle autorità giudiziarie del Regno Unito senza tuttavia rinunciare al principio di specialità, in forza del quale chi sia oggetto di un mandato di arresto non può essere perseguito, giudicato o detenuto per reati commessi prima della sua consegna, diversi da quelli che hanno motivato quest’ultima.
Con sentenza del 4 ottobre 2012 la sezione istruttoria della Cour d’appel di Bordeaux ha disposto la sua consegna alle autorità giudiziarie britanniche per promuovere le azioni penali indicate nel mandato. Il sig. F. è stato consegnato il 10 ottobre 2012 e da allora è in detenzione nel Regno Unito.
Il 22 ottobre 2012 il Procuratore generale presso la Cour d’appel di Bordeaux ha ricevuto un’istanza dalle autorità giudiziarie del Regno Unito al fine di ottenere il consenso della sezione istruttoria dell’organo giurisdizionale francese a perseguire il sig. F. per fatti commessi nel Regno Unito prima della sua consegna ed idonei a configurare un reato diverso da quello che aveva motivato tale consegna. In seguito all’udienza del 18 dicembre 2012 la sezione istruttoria della Cour d’appel di Bordeaux ha deciso, con sentenza del 15 gennaio 2013, di accordare il consenso alla domanda di estensione della consegna, in vista di nuove azioni penali contro il sig. F. per atti sessuali su minore di 16 anni, commessi nel corso del periodo compreso tra il 1° luglio e il 20 settembre 2012.
Avendo il sig. F. proposto impugnazione contro la sentenza del 15 gennaio 2013 dinanzi alla Cour de Cassation, quest’ultima ha sottoposto al Conseil constitutionnel una questione prioritaria di legittimità costituzionalità, vertente sul diritto francese . Il codice di procedura penale francese prevede infatti che dopo la consegna di una persona a un altro Stato membro in applicazione del mandato d’arresto europeo, la sezione istruttoria si pronuncia entro 30 giorni «con decisione non impugnabile», su una domanda di estensione degli effetti di tale mandato ad altri reati.
Si tratta di sapere se la decisione quadro ammetta questa mancata previsione di un mezzo di ricorso giurisdizionale contro la decisione dell’autorità giudiziaria.
Il Conseil constitutionnel era interpellato sulla questione se il codice di procedura penale francese, prevedendo che la sezione istruttoria statuisca «con decisione non impugnabile», non violi il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e il principio di uguaglianza dinanzi alla giustizia. Tuttavia, se la decisione quadro dovesse essere interpretata nel senso che esclude, per un qualche motivo, la possibilità di un siffatto ricorso, ad esempio perché l’istituzione di un tale ricorso sarebbe incompatibile con i termini imperativi da essa previsti, il Conseil constitutionnel sarebbe tenuto a far prevalere il diritto dell’Unione e a non riconoscere l’eventuale diritto di ricorso derivante dai principi di valore costituzionale in Francia. In questo modo la decisione del Conseil constitutionnel francese si conforma alla giurisprudenza della Corte di cui alla sentenza Melloni . In tale contesto il Conseil constitutionnel ha deciso, per la prima volta, di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale. Su richiesta del Conseil constitutionnel la Corte ha deciso di trattare la causa con procedimento d’urgenza, a causa dello stato di detenzione del sig. F. Nella sua sentenza odierna la Corte risponde, in primo luogo, che la decisione quadro non disciplina la possibilità per gli Stati membri di prevedere un ricorso giurisdizionale sospensivo avverso le decisioni relative al mandato d’arresto europeo. Peraltro, tale assenza di regolamentazione non significa che la decisione quadro impedisca di prevedere un siffatto ricorso o imponga ai medesimi di istituirlo. A tale riguardo, la Corte ricorda che la decisione quadro già di per sé prevede una procedura conforme alle esigenze della Carta dirette a garantire il diritto a un ricorso effettivo e l’accesso a un tribunale imparziale , indipendentemente dalle modalità di attuazione della decisione quadro scelte dagli Stati membri. Pertanto, le decisioni relative all’esecuzione del mandato di arresto europeo devono essere oggetto di controlli sufficienti e tutta la procedura di consegna tra Stati membri si svolge sotto controllo giudiziario, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici fondamentali – come sanciti dal diritto dell’Unione, riflessi nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Peraltro, la Corte rammenta che, anche nell’ambito del processo penale principale, che permane al di fuori della sfera del diritto dell’Unione, gli Stati membri restano soggetti all’obbligo di rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU o dal loro diritto nazionale. Tale obbligo corrobora la fiducia reciproca tra detti Stati e il principio di mutuo riconoscimento sul quale si fonda il meccanismo del mandato d’arresto. La Corte precisa, in secondo luogo, che, sebbene la decisione quadro non disciplini l’eventuale diritto a un ricorso sospensivo avverso le decisioni relative al mandato d’arresto europeo, taluni limiti devono essere tuttavia imposti al potere discrezionale di cui gli Stati membri dispongono a tale scopo. Infatti, l’obiettivo di accelerare la cooperazione giudiziaria è presente in diversi aspetti della decisione quadro e, in particolare, nel trattamento dei termini per l’adozione delle decisioni relative al mandato d’arresto. Alla luce dell’importanza di tali termini, una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato deve intervenire, in linea di principio, entro i 10 giorni successivi al consenso del ricercato alla consegna, o, negli altri casi, entro 60 giorni dall’arresto di quest’ultimo. Soltanto in casi specifici tali termini possono essere prorogati di 30 giorni supplementari e soltanto in circostanze eccezionali i termini possono essere superati. La Corte precisa inoltre che la decisione di estensione del mandato o di una consegna successiva deve intervenire, in linea di principio, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda conformemente alla decisione quadro. Tuttavia, qualora avverso tale decisione la normativa nazionale preveda un eventuale ricorso sospensivo, detto ricorso deve essere esperito nel rispetto dei termini sopra menzionati, previsti per l’adozione di una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato.