POLITICHE 2013: AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER GLI ELETTORI

La società Trenitalia S.p.A., in occasione dell’appuntamento elettorale del 24 e 25 febbraio per le elezioni politiche, ha previsto delle agevolazioni di viaggio, consultabili sul sito www.trenitalia.com >Area clienti > Condizioni di trasporto > Elettori. Per gli elettori residenti nel territorio nazionale i biglietti hanno un periodo di utilizzazione di 20 giorni, pertanto il viaggio di andata non potrà essere effettuato prima del 16 febbraio e quello di ritorno non oltre il 7 marzo. I biglietti con assegnazione del posto sono validi nell’ambito del periodo di 20 giorni, solo per il giorno ed il treno prenotati e non devono essere convalidati. Per gli elettori residenti all’estero, i biglietti a tariffa “Italian elector” sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. Il viaggio di andata potrà essere effettuato al massimo un mese prima del 24 febbraio e quello di ritorno, al massimo, un mese dopo il giorno di chiusura del seggio. In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di voto, e quello di ritorno non potrà avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua interne, ha diramato alle società di navigazione “Compagnia Italiana di Navigazione” e “Compagnia delle Isole” le direttive per l’applicazione, nell’ambito del territorio nazionale, delle consuete agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia e di quelli provenienti dall’estero che dovranno raggiungere il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto. In particolare verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”; nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la “tariffa residenti” tranne che la “tariffa elettori” risulti più vantaggiosa. L’agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell’ufficio elettorale di sezione. L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.), interessata dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno, ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno, per i soli elettori residenti all’estero, che verrà accordata secondo le consuete modalità, su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esenzione di tipo “aperto”, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio sia per quello di ritorno. Gli elettori residenti all’estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto ed usufruire dell’agevolazione autostradale, dovranno esibire direttamente al casello autostradale idonea documentazione elettorale (tessera elettorale o, in mancanza, cartolina-avviso inviata dal Comune di iscrizione elettorale o dichiarazione dell’Autorità consolare attestante che il connazionale interessato si reca in Italia per esercitare il diritto di voto) e un documento di riconoscimento e, al ritorno, dovranno esibire, oltre al passaporto o altro documento equipollente, anche la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato. Le agevolazioni saranno accordate, per il viaggio di andata dalle ore 22 del 19 febbraio 2013 e per il viaggio di ritorno fino alle ore 22 del 2 marzo 2013. Si rammenta che in occasione delle elezioni politiche, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dell’art. 22 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104, gli elettori residenti all’estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui Governi non sia stato possibile concludere intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l’esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto – presentando apposita istanza all’Ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’Ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio – ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso, riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.