Trattamento dei dati personali della cd VQR

Ci giunge notizia che, in aperto contrasto con le indicazioni del Garante della Privacy e con l’orientamento dell’ANVUR, le amministrazioni di alcuni Atenei hanno richiesto ai propri docenti di venire in possesso di copia della valutazione individuale ANVUR, reperibile nel sito docente CINECA/MIUR. A tal proposito si intende far presente che le finalità della VQR (istituita con il Decreto Ministeriale n. 17 del 15 Luglio 2011, che individua esplicitamente i soggetti ad essa interessati), includono la valutazione di aree di ricerca e strutture che afferiscono al sistema universitario.
La VQR costituisce quindi un esercizio di valutazione della produttività scientifica delle strutture di ricerca, che abbiamo fortemente contestato per i limiti di impianto nella fase di avvio e per la presentazione strumentale e molto poco professionale dei risultati sotto forma di classifiche nella fase conclusiva. Ciononostante, nel sottolineare come i dati raccolti, se usati con cautela e attenzione e nel loro dettaglio, possano offrire elementi di rilievo per l’individuazione delle criticità del sistema della ricerca italiano, ribadiamo che coloro i quali hanno conferito i propri prodotti della ricerca, hanno contribuito alla valutazione collettiva della struttura di appartenenza, senza tuttavia costituire individualmente oggetto di valutazione. Al fine di tutelare i singoli ricercatori, impedendo l’uso dei dati collezionati per fini estranei a quello delineato nel decreto istitutivo della VQR, l’ANVUR ha inteso non divulgare le valutazioni relative ai singoli prodotti, riservandosi di non pubblicare alcun dato sulle strutture in relazione alle quali l’esiguità del numero di prodotti conferiti consentisse, ancorché indirettamente, di risalire all’identità degli autori. Tale posizione è stata suffragata dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, la quale con parere 23263 del 19 settembre 2012, pronunciandosi sulla legittimità della divulgazione dei dati relativi alle valutazioni dei singoli prodotti sottoposti alla VQR, ha rilevato come questa sia subordinata a una previsione legislativa o regolamentare e alla funzionalità di tale forma di pubblicità alle finalità perseguite dall’amministrazione. Non rientrando le valutazioni individuali tra le finalità della VQR, l’Autorità garante ha escluso che l’Agenzia potesse pubblicare i dati relativi alle valutazioni dei singoli ricercatori. Aggirare quanto stabilito dall’Autorità garante e pienamente recepito dall’ANVUR, chiedendo ai docenti di conferire i propri dati, configura pertanto un atto illegittimo, a nulla valendo la garanzia di massima discrezione e la assicurazione che i giudizi ricevuti dai prodotti nell’ambito del processo VQR non saranno utilizzati in alcun modo nella valutazione individuale in quanto è la sola ostensione dei dati individuali che è per se stessa considerata lesiva del diritto del singolo; a fortiori considerando eventuali trattamenti differenziali tra chi aderisce e chi non aderisce all’invito. Si chiede pertanto l’immediato ritiro degli atti con cui si invitano i singoli ricercatori a dare comunicazione circa la valutazione dei loro prodotti.