
Tribunale dell’Unione europea ha annullato il bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, volto a costituire elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) nei settori «Amministrazione pubblica europea», «Diritto», «Economia», «Audit» e «Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)». I potenziali candidati dovevano possedere conoscenze linguistiche di una prima lingua fra le (allora) 23 ufficiali della UE ed una «conoscenza soddisfacente del francese, dell’inglese o del tedesco» come seconda lingua, obbligatoriamente diversa dalla lingua principale, Ciò, tanto per l’ammissione, quanto per un test di accesso, un test sulle competenze di ragionamento e per test di valutazione delle competenze. L’Italia ha chiesto l’annullamento del Concorso, per violazione regolamento n. 1/1958 sul regime linguistico, della Carta dei diritti fondamentali, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
Il Tribunale ha verificato se il requisito della conoscenza di una delle tre lingue in questione potesse essere giustificato dall’interesse del servizio. E’ giunto alla conclusione che gli elementi del bando di concorso non consentono di verificare se l’interesse del servizio potesse giustificare la deroga alla regola enunciata all’articolo 1 del regolamento n. 1/58.
Il Tribunale sottolinea che l’interesse del servizio può costituire un obiettivo legittimo idoneo ad essere preso in considerazione. In particolare, l’articolo 1 quinquies dello Statuto autorizza limitazioni ai principi di non discriminazione e di proporzionalità. È necessario però che tale interesse del servizio sia oggettivamente giustificato e che il livello di conoscenze linguistiche richiesto risulti proporzionato alle effettive esigenze del servizio.
Da segnalare che nel corso del procedimento, la Commissione ha riformulato le proprie conclusioni e ha chiesto al Tribunale di annullare il bando di concorso e di voler precisare che tutte le decisioni assunte nel corso della procedura di concorso oggetto del medesimo bando, così come le nomine effettuate sulla base della lista di riserva corrispondente, sarebbero rimaste pienamente valide, a tutela degli interessi legittimi delle persone interessate.