HG si è iscritta al concorso per diventare agente di polizia nelle forze di polizia italiane. Ella è stata tuttavia esclusa dal concorso perché aveva un piccolo tatuaggio raffigurante un fiore sul polpaccio sinistro. In Italia, è vietato agli agenti di polizia avere tatuaggi visibili in caso di utilizzo dell’uniforme. Le norme che disciplinano il concorso escludono quindi automaticamente le persone con siffatti tatuaggi visibili. Mentre HG veniva esaminata, il suo tatuaggio è stato rilevato. Dato che l’uniforme di cerimonia include gonna e scarpe décolleté, il suo tatuaggio sarebbe visibile in occasione di cerimonie. Ella è stata pertanto esclusa dal concorso.
HG ha contestato la sua esclusione dinanzi ai tribunali amministrativi italiani, uno dei quali ha adito la Corte di giustizia per l’interpretazione del diritto dell’Unione che vieta la discriminazione fondata sul sesso. Nelle conclusioni odierne, l’avvocata generale Tamara Ćapeta ritiene che la politica di assunzione di cui trattasi costituisca una discriminazione diretta fondata sul sesso, la quale è vietata dal diritto dell’Unione.
A suo avviso, l’applicazione combinata di due norme, una che vieta i tatuaggi visibili e l’altra che impone alle donne di indossare gonne in occasione di cerimonie ufficiali, penalizza i candidati di sesso femminile sulla base del loro sesso. Se HG fosse un uomo, ella non sarebbe stata esclusa dal concorso per il solo motivo di avere un tatuaggio sulla parte inferiore della gamba.
Inoltre, l’avvocata generale ritiene che la discriminazione di cui trattasi non possa essere giustificata dai motivi addotti dal governo italiano.
Come rilevato nelle conclusioni, il diritto dell’Unione consente una distinzione fondata sul sesso, a condizione che sia appropriata e necessaria per soddisfare un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, requisito che persegua obiettivi legittimi 2 . Tuttavia, gli argomenti delle autorità italiane, secondo cui la norma in questione ha lo scopo di consentire la partecipazione a cerimonie ufficiali, circostanza che veicola valori tradizionali e rafforza l’identità delle forze di polizia, non possono essere accolti come giustificazioni nel caso di specie.
L’avvocata generale Ćapeta ritiene al contempo inopportuno e inutile escludere dalle forze di polizia le donne con tatuaggi per il motivo che esse non possono partecipare a cerimonie ufficiali, dato che tali eventi costituiscono solo una piccola parte delle funzioni di polizia, che gli agenti di polizia di sesso femminile indossano già pantaloni come parte della loro uniforme operativa e che i dirigenti di polizia possono, in ogni caso, autorizzare un agente di polizia di sesso femminile a indossare pantaloni in occasione di una determinata cerimonia.
Inoltre, l’applicazione combinata delle due norme non è necessaria per preservare la tradizione, in quanto gli usi cerimoniali non andrebbero persi se alcune donne fossero dispensate dall’obbligo di indossare gonne in occasione di cerimonie. Analogamente, nella misura in cui le uniformi hanno lo scopo di dimostrare l’identità e l’appartenenza alle forze di polizia, consentire alle donne di indossare pantaloni garantirebbe la stessa rappresentatività e la stessa uniformità.
Infine, sotto il profilo della proporzionalità, lo svantaggio che l’impossibilità di accedere alle forze di polizia comporta per le donne è preponderante rispetto al beneficio simbolico della loro partecipazione occasionale a cerimonie indossando una divisa ordinaria.
Alla luce di tutto ciò, l’avvocata generale Ćapeta ritiene che la politica di assunzione di cui trattasi non possa soddisfare il criterio del requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa e sia quindi vietata dalla normativa dell’Unione in materia di lotta alle discriminazioni fondate sul sesso.
