Le novità della riforma per il reclutamento dei docenti
Con l’approvazione sancita dalla Camera dei Deputati, nei giorni scorsi il disegno di legge governativo recante “Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario” è divenuto legge.
Le più significative novità rispetto al sistema introdotto a suo tempo dalla legge n.240/2010 riguardano la riforma delle modalità di reclutamento dei docenti universitari. A tal riguardo, sono da segnalare:
- l’eliminazione dell’Abilitazione scientifica nazionale (Asn), la quale viene sostituita da una dichiarazione resa dal candidato in ordine al possesso dei titoli e dei requisiti specificamente richiesti (in via transitoria saranno considerati idonei i candidati che a suo tempo hanno conseguito l’abilitazione, fino alla scadenza temporale di quest’ultima);
- l’istituzione di una commissione giudicatrice presso i singoli Atenei, composta da quattro membri sorteggiati all’interno di una lista predisposta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e da un membro indicato dall’Università che ha indetto il bando;
- l’introduzione di una prova, definibile di capacità didattica, che dovrà essere sostenuta dal candidato.
Le finalità della riforma
La finalità che il Governo si è proposto di conseguire con la presentazione del presente disegno di legge – approvato dal Parlamento con l’emanazione della legge di riforma di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – è stata quella di pervenire a uno snellimento delle procedure di valutazione e assunzione; di garantire l’imparzialità di giudizio, contrastando il fenomeno del nepotismo e del clientelismo; di evitare l’eccessivo numero di candidati abilitati sulla base dell’Asn, ora abrogata, fatalmente destinato a creare schiere di pretendenti alla cattedra con ambizioni frustrate.
I limiti del nuovo sistema di reclutamento e il rischio di una sua involuzione
Molte critiche, tuttavia, sono arrivate da coloro i quali ritengono che, invece, l’ampia autonomia di giudizio accordata alle commissioni costituite (sia pur mediante sorteggio dei componenti) dai singoli Atenei e l’abolizione di una preventiva valutazione dei requisiti di ricerca affidata a un organo centrale rischieranno di favorire la pratica dei concorsi confezionati su misura.
I concreti risultati che potranno conseguire alla riforma sono affidati soprattutto al contenuto che avranno i decreti attuativi, con particolare riferimento alla precisione nelle indicazioni dei titoli e dei requisiti professionali che saranno indicati.
Al momento non si può fare a meno di rilevare come, nonostante le critiche e le voci dissonanti levatesi in Parlamento e fuori, la Camera dei Deputati abbia approvato in via definitiva, il 7 luglio scorso il disegno di legge di riforma con 122 voti favorevoli, 70 contrari e 3 astenuti. La maggioranza è stata, quindi, ampiamente relativa (se così si può dire), atteso che l’opposizione, sulla carta, conta nella Camera dei Deputati un numero superiore al doppio dei 70 parlamentari che hanno espresso voto contrario.
