Il 19 luglio 2022 l’Autorità italiana per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha irrogato a Google Ireland Ltd una sanzione di EUR 750 000 e le ha ordinato di rimuovere da YouTube diversi video che promuovevano i giochi d’azzardo online, in violazione della normativa italiana.
Tali video erano stati pubblicati online da un creatore di contenuti vincolato a Google tramite un accordo di partnership commerciale che prevede, in particolare, una ripartizione dei ricavi provenienti dalla pubblicità trasmessa prima di ogni video. Tale accordo era stato preceduto da un controllo vertente sul contenuto dei video, sul tema del canale, sui video più visti o più recenti, nonché sui relativi metadati.
Google ha impugnato tale provvedimento dinanzi a un tribunale amministrativo italiano, invocando il diritto dell’Unione applicabile al commercio elettronico 1 , e più in particolare il regime di deroga alla responsabilità di cui beneficiano gli hosting provider nei confronti dei contenuti pubblicati online da terzi 2 . L’AGCOM ha sostenuto che tale regime non fosse applicabile nel caso di specie, poiché i giochi d’azzardo sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa europea relativa al commercio elettronico.
Adito della controversia, il Consiglio di Stato italiano ha deciso di interpellare la Corte di giustizia. Nella sua sentenza, la Corte rammenta anzitutto che il diritto dell’Unione esclude i giochi d’azzardo dall’ambito di armonizzazione in materia di commercio elettronico, nonché tutte le attività che vi sono connesse, a causa di considerevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale che sussistono in merito tra gli Stati membri.
Tuttavia, l’attività di hosting online non è intrinsecamente connessa ai giochi d’azzardo, poiché essa consiste nella memorizzazione di contenuti forniti dall’utente in modo neutro, senza nessuna finalità di promozione. Di conseguenza, l’hosting di contenuti pubblicitari relativi ai giochi d’azzardo online non rientra nell’esclusione prevista dal diritto dell’Unione, bensì invece nella normativa europea sul commercio elettronico.
Inoltre, al fine di beneficiare della deroga alla responsabilità relativa ai contenuti pubblicati su una piattaforma, l’operatore deve agire in qualità di «prestatore intermediario», ossia svolgere un’attività puramente tecnica, automatica e passiva, che escluda qualsiasi conoscenza o controllo delle informazioni trasmesse o memorizzate.
Ciò non si verifica qualora un operatore esamini, allo scopo di concludere un accordo di partnership commerciale, il tema principale di un canale di video, i video più visti o più recenti di tale canale, nonché i relativi metadati 3 . L’operatore acquisisce pertanto una conoscenza concreta del contenuto essenziale di un insieme di video e non può quindi sostenere di agire in qualità di prestatore intermediario.
Spetta al giudice nazionale verificare, nell’ambito dell’accordo di partnership commerciale concluso con Google, se quest’ultima potesse ragionevolmente ignorare che il canale YouTube in questione aveva come tema principale i giochi d’azzardo e di fortuna e che quest’ultimo conteneva video che promuovevano siffatti giochi.
