La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea, che tutela il diritto alla vita privata. Come riporta responsabilecivile.it, la sentenza — pronunciata l’8 gennaio 2026 sul caso Ferrieri e Bonassisa contro Italia (ricorsi nn. 40607/19 e 34583/20) — riguarda le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate accede ai dati bancari dei contribuenti nell’ambito delle verifiche fiscali.
Il caso ha origine tra il 2019 e il 2020, quando i due ricorrenti erano stati informati dalle rispettive banche che l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto e ottenuto accesso all’intera cronologia delle loro operazioni: conti correnti, movimenti, bonifici e transazioni finanziarie, riferiti a specifici periodi d’imposta. L’autorizzazione a procedere era stata rilasciata, come prevede la normativa vigente, da dirigenti interni della stessa Amministrazione finanziaria — senza alcun vaglio di un giudice o di un organismo indipendente.
Rivolti alla Corte di Strasburgo, i contribuenti hanno eccepito l’eccessiva discrezionalità riconosciuta al Fisco dalla legge italiana, l’assenza di motivazione nell’atto di autorizzazione e la mancanza di qualsiasi strumento per contestare l’accesso ai propri dati nel momento in cui avviene. La CEDU ha ritenuto tali obiezioni fondate.
Per la Corte, i dati bancari costituiscono dati personali a tutti gli effetti e rientrano nella nozione di vita privata tutelata dall’articolo 8 della Convenzione. L’acquisizione di queste informazioni da parte delle autorità pubbliche rappresenta un’ingerenza significativa nella sfera personale del contribuente, che può essere legittima solo se rispetta i principi di legalità, proporzionalità e necessità. Il sistema italiano, nelle sue norme primarie — l’articolo 32 del DPR n. 600/1973 e l’articolo 51 del DPR n. 633/1972 — risulta però carente su tutti questi fronti: le disposizioni consentono l’accesso ai dati bancari mediante formule molto ampie e generiche, senza definire con sufficienza le condizioni di attivazione, i limiti dell’acquisizione e l’ampiezza delle informazioni richiedibili. Le circolari amministrative dell’Agenzia delle Entrate, pur rilevanti sul piano operativo, non hanno efficacia giuridica vincolante e non suppliscono a questa lacuna.
Un secondo profilo critico, rilevato con forza dalla CEDU, riguarda le tutele concrete a disposizione del contribuente. Nel sistema attuale, il cittadino non può opporsi all’accesso ai propri dati bancari nel momento in cui avviene: l’unica difesa possibile è successiva e indiretta, attraverso l’impugnazione dell’eventuale avviso di accertamento. Se invece il controllo non sfocia in alcun atto impositivo, il contribuente non avrà mai la possibilità di far valere la violazione subita. Né i tribunali tributari, né il giudice civile, né il Garante del contribuente offrono un rimedio tempestivo ed effettivo.
La Corte ha qualificato la violazione come sistemica, ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione: non si tratta di un caso isolato imputabile a singoli funzionari, ma di un difetto strutturale dell’ordinamento italiano, che rischia di produrre violazioni analoghe in serie. Per questo motivo, l’Italia non è chiamata soltanto a risarcire i ricorrenti, ma a riformare l’impianto normativo: dovrà introdurre criteri legali chiari e vincolanti per l’accesso ai dati bancari, obblighi di motivazione rafforzati e un sistema di controllo indipendente — giudiziario o para-giudiziario — capace di verificare la legittimità e la proporzionalità delle misure prima o comunque in modo tempestivo rispetto alla loro adozione.
La sentenza si inserisce in una linea giurisprudenziale già tracciata dalle precedenti pronunce Italgomme Pneumatici contro Italia (6 febbraio 2025) e Agrisud contro Italia (11 dicembre 2025): tre condanne in dodici mesi, tutte con la stessa diagnosi. I primi segnali di adeguamento arrivano anche dalla Cassazione: con l’ordinanza n. 2510/2026 del 5 febbraio 2026, la Sezione Tributaria ha rinviato a nuovo ruolo un procedimento pendente per tener conto della pronuncia di Strasburgo.
Aduc
