Cyberstalking, la nuova frontiera della violenza digitale

di Avv. Michele Andreano

Nell’era della digitalizzazione pervasiva, l’evoluzione della fenomenologia criminale impone al legislatore ed alla giurisprudenza un costante aggiornamento degli strumenti di contrasto alle nuove forme di reato. Tanto è vero anche nell’ambito dei delitti contro la persona, della violenza di genere e domestica, ove gli ultimi anni hanno visto la nascita e la crescita, tra gli altri, del fenomeno del c.d. cyberstalking emergere come una delle declinazioni più insidiose e statisticamente rilevanti del delitto di atti persecutori, previsto e punito dall’art. 612 bis del codice penale. Nonostante non esista una fattispecie autonoma nel codice penale, il comma 2 dell’art.612 bis c.p. prevede un’aggravante specifica quando il fatto di reato è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Gli ultimi dati Eurispes disponibili sull’argomento (2024) delineano il cyberstalking come fenomeno che colpisce più di un italiano su dieci (14%), con percentuali superiori al 20% nelle fasce d’età tra i 18 e i 34 anni.

Il cyberstalking va dalle molestie sui Social network al tracciamento GPS non autorizzato, fino all’uso di spyware per il controllo delle comunicazioni private
Il report annuale della Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica riporta la maggior parte delle condotte persecutorie denunciate negli ultimi significativamente rappresentata da una componente digitale: dalle molestie sui social network; al tracciamento GPS non autorizzato, fino all’uso di spyware per il controllo delle comunicazioni private. Nel 2025 il cyberstalking si è confermato come una delle forme più insidiose di violenza relazionale; la componente digitale aggrava circa del 25% i fatti di stalking denunciati. Un dato rilevante, ma che non stupisce, risiede nella “distribuzione” delle vittime di stalking digitale che evidenzia un marcato squilibrio di genere: il 75% è costituito da donne, mentre il restante 25% riguarda uomini, spesso ex partner i quali, attraverso la tecnologia, pongono in essere condotte “estensive” ed insidiose a fini di un controllo più invasivo, già esercitato durante la relazione. Questi numeri riflettono dinamiche inserite nel più ampio e noto contesto della violenza di genere, spesso perpetrata attraverso strumenti digitali con modalità reiterate e pervasive. Il cyberstalking si configura, infatti, come una forma di violenza de-territorializzata, capace di penetrare la sfera privata della vittima in ogni momento della giornata, così annullando la percezione di sicurezza anche all’interno delle mura domestiche.

Per la sussistenza del cyberstalking è necessario che le molestie digitali siano idonee a generare uno dei tre eventi di danno previsti dalla legge
La capacità di incidenza, intrusione, dello strumento digitale, ovviamente, moltiplica il danno psicologico, poiché la reiterazione delle condotte – elemento costitutivo della fattispecie di reato di atti persecutori – può avvenire con una frequenza ed una capillarità altrimenti impossibili nel mondo reale, analogico. Se da una parte il legislatore si è dovuto muovere con l’introduzione della aggravante di cui al citato secondo comma dell’art.612 bis del c.p., dall’altra parte la giurisprudenza di legittimità ha dovuto adattare i criteri di tipicità del reato alla realtà virtuale. Così, anche per la sussistenza del cyberstalking è necessario che le molestie digitali siano idonee a generare uno dei tre eventi di danno alternativamente previsti dall’art.612 bis c.p.: i) un grave e perdurante stato di ansia o di paura; ii) un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto; iii) l’alterazione delle abitudini di vita. Proprio quest’ultimo profilo assume una connotazione peculiare nel contesto digitale: la vittima è spesso costretta al c.d. “esilio digitale”, in altri termini alla chiusura dei propri profili social, al cambio del numero di utenza telefonica o alla limitazione drastica delle interazioni online, per sfuggire al controllo del persecutore digitale.

L’efficacia del Codice Rosso, anche nel contrasto al cyberstalking, ha trovato un ulteriore potenziamento nella Legge 24 novembre 2023
Come noto, i preoccupanti dati statistici inerenti la violenza di genere e domestica, tra il 2013 e il 2022 registravano un aumento del 105% dei maltrattamenti contro familiari e conviventi e una crescita del 40% delle violenze sessuali, hanno richiesto un aggiornamento normativo all’interno dell’ordinamento italiano, culminato nella Legge 19 luglio 2019, n.69, comunemente denominata Codice Rosso[1]. L’efficacia del Codice Rosso, anche nel contrasto al cyberstalking, ha trovato un ulteriore potenziamento nella Legge 24 novembre 2023, n.168, che ha introdotto disposizioni per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto della violenza di genere. Questa seconda ondata di riforme ha esteso l’applicabilità dell’ammonimento del Questore – misura di prevenzione di natura amministrativa, con effetti giuridici rilevanti – anche alle condotte di molestie digitali, non ancora sfociate in reati consumati.

I dati del 2025 mostrano un incremento del 18% degli ammonimenti emessi per violenza digitale
I dati del 2025 mostrano un ricorso massiccio a questo strumento, con un incremento del 18% degli ammonimenti emessi per violenza digitale. L’ammonimento funge da “cartellino giallo” per l’agente, ed è spesso sufficiente ad interrompere la spirale persecutoria prima che questa degeneri in atti di violenza (fisica o psicologica). La riforma del 2023, inoltre, ha reso più persuasive le modalità di applicazione del braccialetto elettronico, dispositivo fondamentale per monitorare il rispetto dei divieti di avvicinamento da parte dell’indagato, la cui efficacia è stata potenziata dall’integrazione con sistemi di geofencing che allertano immediatamente le centrali operative delle Forze dell’Ordine in caso di violazione della distanza di sicurezza prescritta dal Magistrato. A dicembre del 2023 il numero di braccialetti attivi era 5.695, in crescita rispetto ai 3.357 del 2022 e ai 2.808 del 2021. Alla fine del 2024 i braccialetti elettronici attivi in Italia erano 10.458, di cui 4.677 con funzione antistalking.

L’acquisizione formale della prova digitale richiede tempi e competenze forensi che spesso non coincidono con l’urgenza procedurale
L’applicazione dei ritmi serrati di procedura imposti dal Codice Rosso anche nei casi di cyberstalking, tuttavia, pone sfide tecnico-giuridiche non trascurabili, in particolare sul piano probatorio. Infatti, se da un lato la norma impone di sentire la vittima del reato entro 72 ore dalla denuncia del reato, l’acquisizione formale della prova digitale richiede tempi e competenze forensi che spesso non coincidono con l’urgenza procedurale. Ad esempio, la mera produzione di c.d. screenshot di messaggi persecutori o minacciosi da parte della persona offesa potrebbe ben essere valutata dal Giudice come insufficiente per fondare un giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, qualora non accompagnata dall’estrazione forense dei dati, idonea a garantire l’integrità dei metadati e l’immodificabilità del contenuto digitale mediante il rispetto delle norme sulla così detta catena di custodia (legge 48/2008).

Negli ultimi anni è stato rafforzato l’investimento nella formazione della Polizia Giudiziaria specializzata e nell’acquisto di software di Mobile Forensics
Negli ultimi anni i Ministeri dell’Interno e della Giustizia hanno rafforzato l’investimento nella formazione della Polizia Giudiziaria specializzata e nell’acquisto di software di Mobile Forensics, necessari anche per analizzare tempestivamente i dati provenienti dalle App di messaggistica criptata, come Telegram o Signal, spesso utilizzate dai persecutori per garantirsi l’anonimato. Le frontiere del digitale, tuttavia, impongono nuove necessità, tra le quali e in particolare, quella di affiancare alla risposta penale del Codice Rosso un’azione educativa strutturale nelle scuole, volta a decostruire i modelli di possesso digitale.

I dati Eurispes riportano il revenge porn come un fenomeno che colpisce l’8% degli italiani, con percentuali tra i 18-34enni superiori al 14%
Un dato allarmante emerge dalle recenti statistiche in correlazione tra cyberstalking e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (previste e punite art.612 ter c.p.), il cosiddetto revenge porn. I dati Eurispes (2024) riportano il revenge porn come un fenomeno che colpisce l’8,1% degli italiani, con percentuali tra i 18-34enni superiori al 14%. In oltre il 30% dei casi di online stalking trattati nel 2024, la minaccia di diffondere materiale digitale intimo (foto o video) è stata utilizzata dal reo come strumento di coercizione psicologica per conservare il controllo sulla vittima.

Nel 2025 sono state richieste più di 1.500 istanze di blocco preventivo di contenuti lesivi
Il legislatore del Codice Rosso ha inquadrato tale condotta come un delitto autonomo, riconoscendone gravità e pericolosità sociale. Tuttavia, la facilità con la quale i contenuti sessualmente espliciti possono essere caricati su server esteri molto spesso rende la rimozione definitiva del materiale digitale illecito una sfida tecnica estrema, così ledendo l’efficacia della norma in termini di contenimento del danno per la vittima. In questo contesto, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha assunto un ruolo centrale, collaborando con l’Autorità Giudiziaria per il blocco tempestivo dei contenuti lesivi, con una media di interventi, nel 2025, che ha superato le 1.500 istanze di blocco preventivo (come si evince dai registri dei provvedimenti pubblicati nel corso del 2025).

La rapidità imposta dalla norma sul cyberstalking non deve andare a discapito della precisione scientifica degli accertamenti investigativi
In conclusione, l’apparato normativo derivato dal Codice Rosso e dalle integrazioni del 2023 ha fornito al nostro ordinamento strumenti di reazione rapida ed efficace anche per i reati in commento, riducendo i tempi di intervento dell’Autorità e aumentando la protezione delle vittime attraverso una gestione più rigorosa attraverso l’applicazione delle misure cautelari. Le statistiche effettivamente confermano l’efficacia deterrente delle nuove misure, riportando una diminuzione del tasso di recidiva per i soggetti indagati sottoposti a monitoraggio elettronico. Nondimeno, la natura “liquida” del cyberstalking e la peculiarità tecnica delle indagini digitali richiedono che la rapidità imposta dalla norma non vada a discapito della precisione scientifica degli accertamenti investigativi. La sfida per il sistema giustizia risiede ora nella capacità di coordinare il rigore procedurale imposto dalla legge con l’alta specializzazione della Digital Forensics, così garantendo la tutela della vittima, effettiva e tempestiva, nel granitico rispetto dei diritti dell’indagato e delle norme a tutela della genuinità della prova tecnologica. Solo attraverso un sistema a binari paralleli – rapidità d’azione e costante aggiornamento della competenza tecnica – sarà possibile avversare efficacemente una forma di violenza che, pur nascendo in bit e pixel, genera ferite reali nella carne e nella psiche delle sue vittime.

[1] La riforma ha introdotto una “corsia preferenziale” per la trattazione di reati specifici quali i maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale e gli atti persecutori. Il cuore della riforma è nell’obbligo di tempestività: la Polizia Giudiziaria che viene a conoscenza del fatto mediante denuncia querela deve comunicare immediatamente al Pubblico Ministero la notizia di reato, e il Magistrato è tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa entro il termine di tre giorni dall’iscrizione del fascicolo nel registro delle notizie di reato. Tale accelerazione dei tempi del procedimento mira a colmare quel pericoloso “vuoto di protezione” che, in passato, intercorreva tra la denuncia e l’adozione di misure cautelari, esponendo le vittime a ritorsioni, spesso fatali. L’impatto di questa normativa è stato rilevante: i dati relativi al primo triennio, per quel che ci occupa, evidenziano un incremento delle denunce di circa +11% per lo stalking rispetto al periodo pre-riforma, segno di una rinnovata fiducia delle vittime nelle istituzioni, ma anche di una maggiore capacità di intercettazione precoce della violenza da parte delle forze dell’ordine. Nel corso del 2025 sono state attivate 477 procedure di Codice Rosso, in prevalenza per casi di stalking e revenge porn.

 

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