Nuovo esito positivo della campagna “Buono tradito” promossa da Confconsumatori. Con la sentenza n. 12484/2025, depositata il 1° dicembre 2025, il Giudice di Pace di Roma ha condannato Poste Italiane al rimborso integrale di Buoni Postali Fruttiferi, riconoscendo la responsabilità dell’ente per la mancata consegna del Foglio informativo analitico (FIA) al momento della sottoscrizione.
IL CASO
La vicenda riguarda una risparmiatrice titolare di tre Buoni Postali Fruttiferi sottoscritti nel 2001, privi di indicazioni chiare e attendibili circa la loro effettiva scadenza.
Al momento della richiesta di rimborso, Poste Italiane dichiarava i titoli prescritti dal 2008, in quanto appartenenti alla serie AA2.
La risparmiatrice ha quindi adito il Giudice di Pace di Roma chiedendo il risarcimento del danno, evidenziando come, al momento del collocamento, Poste Italiane: avesse indicato sui buoni, tramite stampigliatura, l’appartenenza a una serie AF, poi cancellata a penna; non avesse consegnato il Foglio informativo analitico, documento essenziale per conoscere durata e scadenza dei titoli.
Poste Italiane si è costituita in giudizio sostenendo che, all’epoca, gli obblighi informativi fossero assolti mediante la pubblicazione dei decreti del Ministero del Tesoro in Gazzetta Ufficiale, ritenendo quindi il FIA facilmente reperibile dal risparmiatore con l’ordinaria diligenza.
LA SENTENZA
Il Giudice di Pace di Roma ha respinto tali argomentazioni, accertando che Poste Italiane non ha assolto l’obbligo specifico di consegna del Foglio informativo analitico, obbligo che grava direttamente sull’intermediario collocatore.
Secondo il giudice, la consegna del FIA rappresenta una fase imprescindibile del procedimento informativo, non potendo ritenersi sufficiente la mera possibilità di reperire altrove le informazioni, soprattutto in assenza di indicazioni chiare sul titolo stesso.
La mancata consegna del Foglio informativo ha posto la risparmiatrice nell’impossibilità di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, rendendo Poste Italiane responsabile del danno subito.
A ulteriore sostegno della decisione, il Giudice ha richiamato anche il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 30346 del 18 ottobre 2022, che ha sanzionato Poste Italiane per pratiche commerciali scorrette nella fase di collocamento e rimborso dei Buoni Postali Fruttiferi.
LA TUTELA
«Un’altra decisione favorevole ai risparmiatori titolari di Buoni Postali Fruttiferi prescritti per carenza di informazioni da parte di Poste Italiane – commenta l’avv. Barbara D’Agostino, legale di Confconsumatori che ha assistito la risparmiatrice – Si tratta di una sentenza particolarmente significativa perché ribadisce l’importanza della corretta informazione fin dalla sottoscrizione dei titoli, soprattutto nei casi in cui i buoni presentano indicazioni inesatte o addirittura fuorvianti. L’obbligo informativo non è solo previsto da una normativa specifica, ma rientra nei più ampi doveri di informazione e trasparenza che gravano su chi colloca prodotti finanziari».
