Il dolore causato dalla perdita del proprio cucciolo o animale d’affezione deve essere risarcito

Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 1256 del 28 Marzo 2025 (1), ha stabilito un principio che, si spera, verrà seguito anche da altri Tribunali Italiani.

Deve essere riconosciuto ai proprietari il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero quella tipologia di danno provato a seguito della perdita del proprio cucciolo o animale d’affezione.

Non si tratta della prima sentenza in tal senso poiché sono sempre più numerose quelle emesse dai giudici di merito sul punto, la base condivisa è che il rapporto tra uomo e animale ha rilievo costituzionale e, pertanto, è meritevole di tutela.

Cosa si andrebbe a tutelare?

«La perdita dell’animale possa determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l’articolo 2 della Costituzione, atteso che il rapporto tra padrone e animale d’affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale».

Non bisogna, tuttavia, dimenticare, come precisato in sentenza, che non si tratta di un danno in re ipsa, ovvero di quei danni che non necessitano di prova di un danno che deve essere provato in concreto ovvero chi fa richiesta di risarcimento deve provare lo stato di malessere derivante dalla perdita oltre che i costi legati alla perdita stessa.

Deve, altresì, ricordarsi che, almeno per il momento, non ci sono sentenze della Corte di Cassazione che riconoscano il rapporto tra umano e animale rientrante tra quei rapporti che se violati danno origine alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito.

Cosa era successo?

Un cane era stato purtroppo vittima dell’aggressione da parte di un altro animale, a seguito delle ferite riportate era deceduto.

I proprietari decidevano così di agire in giudizio nei confronti del proprietario del cane che aveva aggredito il loro.

La domanda veniva accolta in quanto a norma dell’art. 2052 cc il proprietario è responsabile di tutti i danni causati dal proprio animale, si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, che si estende anche al detentore momentaneo dell’animale.

Il Giudice, stante la narrazione dell’evento, la morte dell’animale di affezione e le prove dedotte in giudizio, liquidava in favore dei proprietari, in via equitativa, l’importo pari ad € 1.500,00 a ciascun convivente con il cane.

Tale somma, alla luce dello shock subito, veniva aumentata in favore del soggetto presente al momento dell’aggressione che si vedeva riconoscere un risarcimento pari ad € 1.800,00.

Non solo, ad un componente della famiglia, che tuttavia non era convivente col cane, è stato riconosciuto un risarcimento pari ad € 800,00.

Oltre a queste somme, il Tribunale ha riconosciuto anche il ristoro dei danni patrimoniali, correlati alla perdita del valore dell’animale e agli esborsi sostenuti per lo smaltimento della carcassa.

 

1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/settembre/sentenza1256BresciaCane.pdf

 

Sara Astorino, legale, consulente Aduc