Tariffa agevolata per l’elettricità: aiuto di stato deve essere recuperato senza indugio

L’Alcoa Trasformazioni srl è una società di diritto italiano appartenente al gruppo Alcoa. Essa produce alluminio primario in Italia. Dal 1996 essa ha beneficiato di una tariffa agevolata per l’elettricità destinata a due stabilimenti di produzione, uno in Sardegna (Portovesme) e l’altro in Veneto (Fusina), grazie a un contratto con il fornitore di energia elettrica (ENEL). Tale tariffa, inizialmente fissata per un periodo di dieci anni, era stata autorizzata dalla Commissione, la quale aveva ravvisato l’insussistenza di un aiuto di Stato in quanto, all’epoca, si trattava di un’operazione commerciale ordinaria conclusa alle condizioni di mercato. La tariffa è stata prorogata a due riprese – dapprima fino al giugno 2007, poi fino al 2010 – senza essere adattata all’evoluzione del mercato. Nel 2009, la tariffa era sovvenzionata da una tassa imposta ai consumatori di elettricità e non corrispondeva più alle condizioni del mercato. L’importo equivaleva alla differenza tra il prezzo contrattuale pattuito con il fornitore di energia elettrica (ENEL) e il prezzo agevolato.
Nel 2009 la Commissione ha ritenuto che tali proroghe fossero volte a ridurre i costi operativi dell’Alcoa, procurandole quindi un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Dette proroghe costituivano pertanto aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, che l’Italia doveva recuperare, interessi compresi. L’Italia doveva inoltre annullare tutti i pagamenti futuri e comunicare l’importo complessivo dell’aiuto da recuperare, le misure già adottate per conformarsi alla decisione nonché i documenti attestanti che era stato imposto al beneficiario di provvedere al rimborso dell’aiuto. Secondo l’Italia, l’importo da recuperare ammontava all’incirca ad EUR 295 milioni, di cui EUR 38 milioni di interessi. La Commissione, ritenendo che l’Italia non avesse rispettato né l’obbligo d’informazione né l’obbligo di recupero, ha proposto ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia. Nella sua odierna sentenza, la Corte ricorda anzitutto che lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare aiuti illegali è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurarne l’esecuzione e deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute. Il recupero va effettuato senza indugio e un recupero successivo ai termini impartiti non può soddisfare i requisiti del Trattato. Poiché la decisione 2010/460 è stata notificata il 20 novembre 2009, il termine scadeva pertanto il 20 marzo 2010.
Orbene, a tale data, non era stato recuperato l’intero aiuto. Al contrario, il procedimento di recupero era ancora aperto dopo la proposizione del suddetto ricorso, ossia più di due anni e mezzo dopo la notifica della decisione. Secondo costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di cui trattasi. Tanto nei suoi contatti con la Commissione prima della proposizione del suddetto ricorso quanto nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, l’Italia non ha mai fatto valere un’impossibilità assoluta di esecuzione della decisione. Essa si è limitata a comunicare alla Commissione difficoltà giuridiche o pratiche, nonché la propria intenzione di giungere a una soluzione negoziata con l’Alcoa. Per tali motivi, la Corte dichiara che l’Italia è venuta meno al proprio obbligo di recuperare gli aiuti di Stato concessi all’Alcoa sotto forma di tariffa agevolata per l’elettricità.