Brescia – A seguito dei disordini verificatisi l’8 febbraio scorso presso lo stadio Comunale di Palazzolo sull’Oglio (BS), in occasione della partita di del Campionato di Calcio di Serie D tra la compagine locale e la Pistoiese, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, sulla base della proposta dei Carabinieri della Compagnia di Chiari e della locale Stazione Carabinieri, ha emesso 22 Provvedimenti di Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono Manifestazioni Sportive (D.A.SPO.).
Gli scontri, avvenuto poco prima dell’inizio dell’incontro di calcio all’esterno dell’impianto sportivo, hanno coinvolto oltre 20 tifosi appartenenti delle due fazioni, con il ferimento di uno di essi.
L’immediato intervento dei Carabinieri della Compagnia di Chiari, supportati da personale del Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Brescia, ha permesso di identificare tutti i soggetti coinvolti, anche attraverso l’analisi delle riprese video effettuate sul posto.
I destinatari dei Provvedimenti hanno riguardato 6 tifosi della “Pro Palazzolo”, un tifoso della tifoseria gemellata del Salò e 15 tifosi toscani.
Per sei destinatari dei DASPO appartenenti alla tifoseria della Pistoiese, le cui condotte sono state caratterizzate da profili di particolare gravità, è stato disposto dal Questore anche l’obbligo di presentazione presso gli Uffici di Polizia Giudiziaria in concomitanza con le manifestazioni sportive.
La durata dei DASPO emessi in questa occasione varia dai 2 ai 10 anni, a seconda della gravità delle condotte, dei precedenti penali dei singoli e delle recidive in Provvedimenti analoghi, ed hanno efficacia in tutte le tutte le manifestazioni organizzate e gestite dalle Federazioni sportive facenti parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
Quale conseguenza di questo Provvedimento non potranno accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipino o assistano alle predette manifestazioni sportive, e più specificatamente i piazzali adibiti alle partenze, all’arrivo ed alla sosta dei veicoli per gli esodi organizzati dei tifosi, le strutture sportive, i dintorni e le vie limitrofe in occasione dei suddetti incontri sportivi. Il divieto è da intendersi esteso, in occasione di ogni incontro degli sport indicati, per un periodo temporale ricompreso tra 3 ore prima dell’inizio e 3 ore dopo il termine di ciascuna manifestazione sportiva, anche alle Stazioni ferroviarie, ai Caselli autostradali, agli Scali Aerei, agli Autogrill ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, sempre per lo stesso periodo a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento; in caso di inottemperanza, il trasgressore verrà denunciato ai sensi della normativa vigente. Per luoghi interessati alla sosta, al transito al trasporto si intendono tutte le strade, vie e piazze limitrofe all’impianto sportivo, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dello stesso. Per quanto riguarda le Stazioni ferroviarie, i Caselli autostradali, gli Scali Aerei, gli Autogrill e tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono agli incontri sportivi, il divieto del Questore ha validità anche in relazione a tutti gli Impianti Sportivi italiani ed esteri.
“E’ inammissibile che un evento sportivo possa essere usato come pretesto, da parte di una minoranza di individui tristemente noti alle Forze dell’Ordine, per porre in essere preordinati, organizzati atti di violenza – ha evidenziato il Questore Sartori –. Questi individui, con i loro comportamenti sconsiderati, hanno messo in pericolo la sicurezza, l’ordine pubblico e l’incolumità delle altre persone presenti allo Stadio, dimostrando in tal modo di essere del tutto incuranti delle persone e delle Leggi dello Stato. Per questi motivi sono stati adottati nei loro confronti severi Provvedimenti, con la speranza che tutto ciò possa servire a renderli consapevoli di quanto hanno fatto”.
