I giudici competenti devono poter annullare tali sanzioni e accordare, se del caso, misure provvisorie che consentano di garantire l’efficacia della futura decisione giurisdizionale
Tali cause riguardano l’ex presidente ed ex amministratore della Juventus F.C. (società di calcio professionistico), sanzionati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 1 per avere partecipato a un sistema di plusvalenze fittizie che consentiva alla loro società di dichiarare un risultato economico e un patrimonio superiori alla realtà.
Dopo una prima archiviazione, il procedimento disciplinare sportivo è stato riaperto sulla base di alcuni elementi trasmessi dalla procura italiana. La Corte federale d’appello della FIGC ha poi pronunciato un divieto di svolgere qualsiasi attività professionale nel calcio italiano per un periodo di due anni; tale divieto è stato esteso a livello mondiale dalla Fédération internationale de football association (FIFA) (Federazione calcistica internazionale). Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), supremo giudice dell’ordinamento sportivo, ha confermato in seguito la decisione.
Gli interessati hanno contestato tali sanzioni dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, giudice del rinvio. Quest’ultimo afferma di essere obbligato, ai sensi della legislazione nazionale, a dichiarare inammissibili i ricorsi diretti ad ottenere l’annullamento o la sospensione di una sanzione disciplinare sportiva. Infatti, se il giudice constatasse l’illegittimità di una tale sanzione disciplinare, potrebbe accordare unicamente una compensazione finanziaria, e non potrebbe procedere all’annullamento della sanzione. Il giudice italiano interpella pertanto la Corte sulla compatibilità di tale sistema con il diritto dell’Unione, segnatamente alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, esso chiede alla Corte se una normativa che consente agli organi della giustizia sportiva di infliggere al dirigente di una società sportiva una sanzione consistente nel divieto di svolgere qualsiasi attività professionale nel calcio italiano per un periodo di due anni sia compatibile con la libera circolazione e la libera concorrenza.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Dean Spielmann propone alla Corte di dichiarare che le norme dell’Unione relative alla libera circolazione non ostano ad una normativa nazionale che consente di irrogare sanzioni come il divieto di svolgere un’attività professionale nel calcio per un periodo di due anni, a condizione che tale normativa possa essere giustificata dalla tutela dell’integrità delle competizioni sportive e si basi su criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati. Inoltre, egli ritiene che le regole di concorrenza non ostino a tale sistema. Nulla consente di ritenere che sanzioni individuali nei confronti dei dirigenti di società sportive avrebbero l’effetto di falsare la concorrenza o di comportare un abuso di posizione dominante.
Per contro, l’avvocato generale ritiene che il diritto dell’Unione osti ad una normativa che non consente ai giudici nazionali di annullare le sanzioni sportive illegittime. Tali giudici devono poter annullare queste sanzioni e, se del caso, accordare misure provvisorie per garantire l’efficacia della futura decisione giurisdizionale.
Egli precisa che il riconoscimento di un’autonomia dell’ordinamento sportivo non può privare i singoli della tutela giurisdizionale effettiva prevista dal diritto dell’Unione.
L’avvocato generale ricorda, infine, che la risposta che egli suggerisce è fondata sulla premessa secondo cui il controllo dei giudici amministrativi italiani costituisce l’unico controllo effettuato da «giurisdizioni» ai sensi del diritto dell’Unione sulla legittimità delle sanzioni disciplinari sportive, premessa che spetta al giudice del rinvio verificare. Se, per contro, si dovesse constatare che uno degli organi di giustizia sportiva può essere qualificato come «giurisdizione», allora la normativa italiana non sarebbe incompatibile con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
