Il divieto di diffondere i contenuti del canale Russia Today si applica anche a un sito Internet accessibile gratuitamente al pubblico

In Germania, tre persone sono perseguite penalmente per aver diffuso ripetutamente, su un sito Internet accessibile gratuitamente al pubblico, video provenienti dal canale RT – Russia Today Germany.

In tutta l’Unione europea, gli «operatori» non sono autorizzati a diffondere i contenuti di tale canale a causa delle misure restrittive adottate nei suoi confronti nel contesto dell’aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina 1 .

Il giudice del rinvio tedesco investito del procedimento penale si interroga tuttavia sulla portata di tale divieto. Esso si chiede se le tre persone interessate possano essere qualificate come «operatori» benché il sito Internet di cui si tratta fosse accessibile gratuitamente e finanziato unicamente mediante offerte dei suoi utenti. Detto giudice ha dunque interrogato la Corte di giustizia a questo proposito.

La Corte risponde che è irrilevante che la diffusione dei contenuti vietati sia effettuata o meno nell’ambito di  un’attività economica. Il concetto di «operatore» comprende, nel presente contesto, qualsiasi persona responsabile, direttamente o indirettamente, della messa a disposizione dei contenuti vietati, anche nell’ambito di un’attività non retribuita o della gestione di un sito Internet finanziato da contributi volontari di terzi. La Corte precisa, inoltre, che tale qualificazione non dipende né dalla portata né dalla durata della diffusione effettuata.

Solo questa interpretazione consente, come previsto dal legislatore dell’Unione, di impedire la diffusione della propaganda istituita dalla Russia e, di conseguenza, di proteggere l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.