Corte Ue: un consiglio errato (e dannoso) in un articolo di giornale…

Un articolo in un giornale stampato che fornisca un consiglio per la salute inesatto sull’utilizzo di una pianta, consiglio dalla cui applicazione sia derivato un danno alla salute di un lettore, non costituisce un prodotto difettoso ai sensi del diritto dell’Unione…

Un tale articolo non può quindi far sorgere la responsabilità oggettiva dell’editore o della tipografia di detto giornale ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi

La KRONE-Verlag è una società editrice con sede in Austria, proprietaria di media ed editrice di un’edizione regionale del quotidiano Kronen-Zeitung. Il 31 dicembre 2016, essa ha pubblicato in quest’ultimo un articolo sui benefici di un’applicazione di rafano grattugiato, firmato da un membro di un ordine religioso che, nella sua qualità di esperto nel settore delle erbe medicinali, fornisce consigli gratuiti in una rubrica pubblicata quotidianamente da tale giornale.

Il testo dell’articolo era il seguente:

«Lenire i dolori reumatici

Le scaglie di rafano appena grattugiato possono aiutare a ridurre i dolori reumatici. Preparare le zone interessate frizionandole con olio vegetale viscoso o strutto prima di applicare le scaglie di rafano grattugiato comprimendole. Si può mantenere questa applicazione da due a cinque ore prima di rimuoverla. Questo trattamento ha un buon effetto drenante».

Tuttavia, la durata da due a cinque ore indicata nell’articolo durante la quale la sostanza doveva essere applicata era inesatta, in quanto il termine «ore» era stato utilizzato al posto del termine «minuti». La ricorrente, una cittadina austriaca, facendo affidamento sulla durata del trattamento menzionata nell’articolo, si è applicata tale sostanza sull’articolazione del piede per circa tre ore e l’ha rimossa solo dopo aver avvertito forti dolori dovuti ad una reazione cutanea tossica.

Ritenendo di aver subito un danno, la ricorrente ha presentato nei confronti della KRONE-Verlag una domanda di risarcimento a causa del danno fisico. Poiché tale domanda è stata respinta in primo grado e in appello, la ricorrente ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria).

Adita in via pregiudiziale da tale giudice, la Corte considera che non costituisce un «prodotto difettoso», ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi [1], una copia di un giornale stampato che, trattando un soggetto paramedico, fornisca un consiglio di salute inesatto relativo all’utilizzo di una pianta, consiglio dalla cui applicazione sia derivato un danno alla salute di un lettore di tale giornale.

Giudizio della Corte

La Corte sottolinea anzitutto che un prodotto è difettoso, ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi [2], quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere. Il suo carattere difettoso è determinato in funzione di taluni elementi intrinseci al prodotto stesso e che sono connessi in particolare alla sua presentazione, al suo uso nonché al momento della sua messa in circolazione.

Inoltre, ricordando che l’assenza di disposizioni in tale direttiva quanto alla possibilità di far sorgere la responsabilità per danno da prodotti difettosi per i danni causati da un servizio del quale il prodotto costituisce solo il supporto fisico esprime la volontà del legislatore dell’Unione, la Corte rileva che, nel caso di specie, il consiglio inesatto non si riferisce al giornale stampato che costituisce il suo supporto. In particolare, tale servizio non riguarda né la presentazione né l’uso di quest’ultimo, cosicché detto servizio non fa parte degli elementi intrinseci al giornale stampato che, essi soli, consentono di valutare se tale prodotto sia difettoso.

Infine, sottolineando che la responsabilità dei prestatori di servizi e la responsabilità dei fabbricanti di prodotti finiti costituiscono due regimi di responsabilità distinti, poiché l’attività dei prestatori di servizi non è assimilata a quella dei produttori, importatori e fornitori, la Corte ricorda che, considerate le caratteristiche proprie dei servizi, il regime di responsabilità del prestatore dovrebbe essere oggetto di una regolamentazione distinta [3].

Pertanto, secondo la Corte, un consiglio di salute inesatto, pubblicato su un giornale stampato e che riguarda l’uso di un altro bene materiale, esula dall’ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e non è idoneo a conferire un carattere difettoso a tale giornale e a far sorgere, sulla base di tale direttiva, la responsabilità oggettiva del «produttore», sia esso l’editore o il tipografo del giornale o, ancora, l’autore dell’articolo.

A tal riguardo, la Corte precisa che, sebbene la responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi, prevista da tale direttiva, non sia applicabile alla presente causa, non è esclusa l’applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale basati su fondamenti diversi, quali la garanzia per vizi occulti o la colpa.

[1] Articolo 2 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 1985, L 210, pag. 29), come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 (GU 1999, L 141, pag. 20), letto alla luce dell’articolo 1 e dell’articolo 6 della direttiva medesima, come modificata dalla direttiva 1999/34.

[2] Articolo 6 della direttiva.

[3] Proposta di direttiva del Consiglio sulla responsabilità del prestatore di servizi COM (90) 482 def. (GU 1991 C 12, pag. 8), presentata dalla Commissione il 9 novembre 1990.