Nella politica di coesione dell’UE, la maggior parte dei finanziamenti è erogata sotto forma di sovvenzioni, ossia pagamenti una tantum che i beneficiari non devono rimborsare. Un approccio alternativo, per alcuni progetti finanziariamente sostenibili, è l’uso degli strumenti finanziari, che forniscono finanziamenti sotto forma di prestiti, garanzie o investimenti azionari invece che di sovvenzioni. Gli strumenti finanziari aiutano i progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della politica di coesione dell’UE ad ottenere finanziamenti quando il mercato non è in grado di fornirli o a migliori condizioni di quelle offerte sul mercato.
A differenza delle sovvenzioni, i fondi erogati attraverso gli strumenti finanziari sono rimborsabili. Una volta che i fondi sono stati rimborsati, possono essere riutilizzati per sostenere nuovi progetti: gli stessi fondi pubblici possono così aiutare più persone o organizzazioni nel tempo. Questo è il cosiddetto effetto rotativo, grazie al quale gli investimenti realizzati attraverso gli strumenti finanziari diventano più efficienti e duraturi.
I fondi dell’UE assegnati agli strumenti finanziari sono ammontati a 16,9 miliardi di euro nel periodo 2007‑2013, sono poi saliti a 31,0 miliardi di euro nel periodo 2014‑2020, per poi scendere a 19,4 miliardi di euro nel periodo 2021‑2027. Escludendo i fondi che sono stati riassegnati a causa della pandemia di COVID‑19, circa il 5 % del bilancio totale dell’UE per la coesione è stato erogato attraverso strumenti finanziari durante questi tre periodi di finanziamento. Quasi tutti i paesi dell’UE hanno utilizzato gli strumenti finanziari, con le sole eccezioni di Irlanda e Lussemburgo.
“I fondi della politica di coesione dell’UE sono stati riutilizzati in qualche misura, ma non hanno dispiegato tutte le loro potenzialità”, ha dichiarato Alejandro Blanco Fernández, il Membro della Corte responsabile dell’audit. “Anche se gli Stati membri erano tenuti a riferire sul reimpiego di questi fondi, la Commissione europea non ha verificato attentamente tali informazioni né le ha utilizzate per monitorare i progressi. Di conseguenza, non sappiamo ancora quanti di questi fondi siano stati effettivamente reinvestiti”.
La Corte ha riscontrato che il riutilizzo dei capitali rimborsati (i cosiddetti rientri) durante il periodo di ammissibilità è stato ostacolato da diversi fattori, tra cui la pressione sugli Stati membri ad utilizzare dapprima tutti i fondi assegnati allo strumento finanziario, la natura a lungo termine di alcuni investimenti e la priorità di attrarre gli investitori privati. Una volta terminato il periodo di ammissibilità, i capitali restituiti dai destinatari finali (i cosiddetti fondi residui) sono stati riutilizzati in genere per le finalità della politica di coesione. Tuttavia, la normativa dell’UE consente di trasformarli in sovvenzioni, indebolendone così l’effetto rotativo atteso.
Anche se il quadro giuridico si è evoluto negli anni e include ora una norma che impone il reinvestimento, a giudizio della Corte non si è chiarito del tutto come massimizzare il riutilizzo dei capitali rimborsati. Dei 61 strumenti finanziari sottoposti ad audit per il periodo 2014‑2020, solo 12 avevano reimpiegato capitali rientrati durante il periodo di ammissibilità per sostenere ulteriori investimenti. Altri 19 strumenti avevano utilizzato parte dei fondi rimborsati per coprire spese e commissioni di gestione.
La Corte sollecita la Commissione europea e i paesi dell’UE a sfruttare al massimo i capitali rimborsati degli strumenti finanziari durante ogni periodo di finanziamento. Potrebbero ad esempio incoraggiare il riutilizzo dei fondi rientrati prima di richiedere ulteriori capitali e rendere la norma il riutilizzo automatico di tali fondi, in modo che più progetti e destinatari ne possano beneficiare.
La Corte dei conti europea ha esaminato se i fondi dell’UE erogati attraverso gli strumenti finanziari siano stati effettivamente riutilizzati nella pratica. Hanno analizzato in che modo la normativa dell’UE incoraggia il riutilizzo dei fondi rimborsati e come questi sono stati riutilizzati. A tal fine, hanno controllato 90 strumenti finanziari di tre periodi di programmazione (2007‑2013, 2014‑2020 e 2021‑2027) in cinque paesi dell’UE: Germania, Grecia, Ungheria, Italia e Slovacchia.
La relazione speciale 24/2025, “Strumenti finanziari nell’ambito della politica di coesione – I fondi rimborsati sono riutilizzati in misura limitata”, è disponibile sul sito Internet della Corte, assieme a una pagina di sintesi dei fatti e delle constatazioni principali.
