Corte Ue: secondo l’AG, quando un utente di un social media esprime pubblicamente il proprio orientamento sessuale…

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Avvocato generale Rantos – Vita privata: l’espressione pubblica del proprio orientamento sessuale da parte dell’utente di un social network rende tale dato «manifestamente pubblico», senza tuttavia autorizzarne il trattamento a fini di pubblicità personalizzata…

Nel corso del 2018, la Meta Platforms Ireland ha presentato ai propri utenti nell’Unione europea nuove condizioni per l’uso di Facebook. Il consenso a queste ultime è necessario per poter iscriversi o accedere agli «account» e ai servizi forniti da Facebook. Il sig. Maximilian Schrems, utente di Facebook e attivista nel settore della protezione dei dati, ha accettato tali condizioni. Egli avrebbe ricevuto spesso pubblicità rivolte a persone omosessuali e inviti a eventi corrispondenti. Tali pubblicità non si baserebbero direttamente sul suo orientamento sessuale, bensì sull’analisi dei suoi centri d’interesse.

Scontento del trattamento riservato ai suoi dati, da lui ritenuto illecito, il sig. Schrems ha proposto un ricorso dinanzi ai giudici austriaci. Successivamente, in occasione di una tavola rotonda, egli ha menzionato pubblicamente la propria omosessualità, ma non ha pubblicato nulla al riguardo sul suo profilo Facebook.
La Corte suprema austriaca s’interroga a proposito dell’interpretazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) 1. Essa chiede alla Corte se una rete come Facebook possa analizzare e trattare tutti i dati personali di cui dispone senza limiti di tempo a fini di pubblicità mirata. Inoltre, chiede alla Corte se la circostanza che una persona si sia espressa circa il proprio orientamento sessuale in occasione di una tavola rotonda permetta il trattamento di altri dati in proposito, al fine di proporle una pubblicità mirata.
Riguardo alla prima questione, l’avvocato generale Athanasios Rantos propone alla Corte di dichiarare che il RGPD osta a che alcuni dati personali possano essere trattati a fini di pubblicità mirata senza limiti di tempo. Il giudice nazionale deve poter valutare, in particolare sulla base del principio di proporzionalità, in che misura il periodo di conservazione e la quantità dei dati trattati siano giustificati alla luce dell’obiettivo legittimo di trattamento di tali dati ai fini di una pubblicità personalizzata. A proposito della seconda questione, l’avvocato generale ritiene, fatte salve le verifiche in punto di fatto spettanti alla Corte suprema austriaca, che il fatto che il sig. Schrems si sia espresso con piena consapevolezza sul proprio orientamento sessuale nell’ambito di una tavola rotonda aperta al pubblico possa costituire un atto tramite il quale ha «reso manifestamente pubblico» tale dato ai sensi del RGPD. Egli ricorda che, sebbene i dati relativi all’orientamento sessuale rientrino nella categoria dei dati particolarmente protetti che sono oggetto di un divieto di trattamento, detto divieto non si applica qualora tali dati siano resi manifestamente pubblici dalla persona interessata. Tuttavia, una simile presa di posizione, di per sé, non autorizza il trattamento di tali dati a fini di pubblicità personalizzata.