COMUNE DI CASTELDACCIA, ACCERTATO DANNO ERARIALE DI 239.000 EURO

ACCERTATO DANNO ERARIALE DI 239.000 EURO PER INOTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA A CONTRASTO DELL’ABUSIVISMO EDILIZIO. LA PROCURA CONTABILE SICILIANA CITA A GIUDIZIO SINDACI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI CASTELDACCIA.

La Procura Regionale della Corte dei conti siciliana ha recentemente citato a giudizio due sindaci succedutisi nel tempo e due responsabili della gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Casteldaccia, ritenuti responsabili di un danno erariale pari a oltre 239.000 euro, connesso alla mancata attuazione degli obblighi di servizio derivanti dalla normativa di contrasto all’abusivismo edilizio.

A seguito di una complessa attività di indagine delegata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, è stato accertato che gli amministratori del Comune di Casteldaccia, non osservando gli obblighi dettati dalla normativa nazionale e regionale di contrasto all’abusivismo edilizio, ribaditi, tra l’altro, anche da atti di indirizzo della Regione Siciliana, hanno consentito agli autori degli illeciti di continuare a beneficiare degli abusivamente immobili realizzati, senza corrispondere alcuna indennità di utilizzo, né la tassa sui rifiuti e gli altri tributi previsti dall’ordinamento, con conseguente danno per le casse del Comune.

Nel caso di accertamento di un abuso edilizio, la legge impone infatti ai responsabili degli enti locali il rispetto di un iter amministrativo che si sviluppa in quattro passaggi: l’ingiunzione a demolire (che deve essere eseguita dagli autori dell’abuso entro 90 giorni); l’acquisizione gratuita per legge al patrimonio immobiliare (in caso di mancata demolizione); l’accertamento formale dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e la relativa notifica all’interessato; l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari a favore del Comune.

A seguito dell’accertamento dell’abuso, l’immobile, se non demolito nei termini previsti, viene acquisito al patrimonio del Comune, per essere rimosso dallo stesso ente locale, a spese dell’autore delle opere abusive.

Solo nel caso in cui il Comune dichiari la sussistenza di superiori interessi pubblici al mantenimento dell’integrità dei beni, questi ultimi non vengono demoliti e sono destinati al soddisfacimento dei predetti interessi. In questo quadro, il danno è stato qualificato in termini di mancata riscossione dell’indennità di occupazione che gli enti locali avrebbero dovuto esigere dagli autori dell’abuso, rimasti occupanti/beneficiari degli immobili a causa dell’inosservanza da parte dei responsabili comunali delle richiamate incombenze amministrative.

La Procura contabile, avvalendosi delle indagini tecniche della Guardia di Finanza, ha quantificato il  danno da perdita dell’indennità di occupazione in misura pari ai canoni di locazione medi calcolati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare.

La citazione a giudizio non riguarda una fattispecie episodica ma è risultato di una pianificazione di un protocollo istruttorio elaborato dalle Fiamme Gialle in base alle direttive della Procura regionale della Corte dei conti per individuare le responsabilità di amministratori e dirigenti rimasti inerti nel recupero in beneficio delle casse comunali di tributi e indennità dovuti da tutti coloro che continuano ad occupare gli immobili abusivi.

Del resto, il Procuratore Regionale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018, aveva già ammonito gli amministratori locali, affermando: “L’intollerabile inerzia di molti comuni nei confronti dell’abusivismo edilizio non solo deturpa il paesaggio ma è anche fonte di danno erariale per specifiche poste di danno, individuate nella mancata acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, nella mancata riscossione delle indennità di occupazione sugli immobili acquisiti al patrimonio comunale, nella mancata riscossione di tributi e tariffe connesse alla fruizione immobiliare, e, da ultimo, nella mancata o tardiva irrogazione della sanzione per l’inottemperanza alla demolizione prevista dal comma 4 bis dell’art. 31 DPR 380/2001, recepito dall’art. 1 L.R. 16/2016”.

Il citato comma 4-bis dell’art.31 del testo unico dell’edilizia, recepito nella Regione Siciliana nel 2016, prevede che al proprietario/responsabile dell’abuso che non ottempera all’ordine di demolizione/rimozione, debba essere irrogata una sanzione amministrativa dell’importo compreso fra 2.000 e 20.000 euro.

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio è fonte, fra l’altro, di responsabilità amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempienti. In attesa delle decisioni dei giudici contabili sulle fattispecie di danno erariale ipotizzate, l’attività di indagine della Guardia di Finanza prosegue su tutto il territorio regionale, purtroppo connotato dal diffuso fenomeno dell’abusivismo edilizio, per accertare non solo i reati commessi dai privati che costruiscono abusivamente ma anche le responsabilità per danno all’erario di amministratori e funzionari comunali.