La riforma di paradossi: l’operato dei docenti valutato da studenti 15enni

Tra i paradossi del disegno di legge ‘La Buona Scuola’ c’è quello della composizione del comitato di valutazione dei docenti: l’organismo interno ad ogni scuola che andrà a verificare l’operato di coloro che verranno immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che ci chiede l’Europa e di tutti gli insegnanti di ruolo che incapperanno negli albi territoriali, a seguito di una richiesta di trasferimento coatta o volontaria.
L’istituendo comitato di valutazione, come indicato nel comma 128 del ddl 1934, verrà eletto ogni tre anni: sarà composto da tre docenti, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Le responsabilità e decisioni del comitato saranno tutt’altro che formali: individuerà i criteri per la valorizzazione dei docenti (il cosiddetto ‘merito’), andando a verificare, tra le altre cose, la qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. "Il comitato esprime altresì – continua il comma 128 – il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo". Il comitato esercita addirittura "le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501".
Anief, che non si è mi opposta a priori alla valutazione del personale, a patto che prima si adeguassero gli stipendi almeno al costo della vita e che si introduca un modello valutati equo e trasparente, reputa questa cervellotica composizione del comitato di valutazione dei docenti, davvero pericolosa: il rischio che si corre è quello di incorrere un giudizi nei confronti degli insegnanti poco efficaci e completi, condizionati dalla discrezionalità e dall’inevitabile inesperienza che un giovane studente può avere nel proporre la sua idea sugli insegnanti del proprio istituto.
“Non possiamo accettare – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal – che uno studente di soli 14-15 anni possa essere chiamato a valutare i suoi professori. E’ come se un figlio fosse costretto a dare un giudizio su un padre sulla capacità di essere genitore. Oppure che un paziente di un ospedale fosse chiamato a formulare impressioni sui medici che lo hanno operato, producendo effetti diretti sulla loro carriera. E questo modo di procedere illogico troverà spazio addirittura per riabilitare il personale docente".

"Quel che è grave – continua il sindacalista Anief-Confedir-Cisal – è che questi giudizi andranno ad avere il loro peso sul conferimento dei circa 24mila euro che ogni istituto riceverà dall’amministrazione centrale, i 200 milioni previsti sempre dalla riforma, per premiare il merito professionale. Mandando in soffitta il potere degli organi collegali e delle Rsu d’istituto. Con l’ultima parola che passerà sempre e comunque dalle labbra del dirigente-manager".
Per approfondimenti:
Il comma 128 del disegno di legge 1934 che ridefinisce il comitato di valutazione interno agli istituti scolastici:
128. Dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
”Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti). – 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni è dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono date le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501”.