Proposta di delibera Pubblicità lesiva della dignità della donna

Approvazione delibera “Pubblicità lesiva della dignità della donna. Moratoria cittadina. Approvazione degli obiettivi e degli indirizzi per la sua attuazione”

PROPOSTA ISTRUITA ai sensi dell’art. 43 – Diritto d’iniziativa – del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Messina

PROPONENTI: Consiglieri Comunali Nina Lo Presti e Luigi Sturniolo

Il Consiglio Comunale

PREMESSO

che la Costituzione Italiana, all’art. 3, stabilisce la pari dignità sociale e l’uguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

che la medesima Carta Costituzionale, all’art. 21, garantendo la tutela della libertà di espressione, vieta altresì ogni “manifestazione contraria al buon costume”;

che il principio della parità di genere è sancito nell’art. 23 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea;

che la parità tra donne e uomini costituisce un valore fondamentale dell’Unione Europea, è sancito nei Trattati (art. 2 e art. 3, paragrafo 3 del TUE e art. 8 del TFUE) ed è uno degli obiettivi e dei compiti dell’Unione Europea;
che i messaggi pubblicitari discriminatori rispetto al genere, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, alle convinzioni civili, morali e religiose, o rappresentativi di immagini violente e degradanti ledono gravemente la dignità di donne e uomini, rappresentano un ostacolo per la realizzazione di una società moderna e paritaria e contribuiscono ad alimentare e consolidare gli stereotipi di genere determinando un impatto negativo sulla parità fra i sessi nella sfera privata, come in quella pubblica e lavorativa;

che la pubblicità costituisce un potente veicolo per riflettere e creare cultura, generando identità e valori, convinzioni e atteggiamenti e può radicare negli individui stereotipi con cui identificarsi;

che i messaggi pubblicitari che occupano gli spazi comunali si trovano in luoghi pubblici e spesso visibili anche a soggetti più sensibili come bambini e adolescenti, i quali non devono essere urtati da immagini violente e degradanti. La rappresentazione dell’ideale corporeo nella pubblicità può influire negativamente sull’autostima comportando, anche il rischio di disturbi alimentari;

PRESO ATTO

che, in data 18/12/1979, le Nazioni Unite hanno adottato, e il 3/09/1981 è entrata in vigore, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW);

che, in data 24/03/2006 il Consiglio Europeo ha adottato il primo Patto europeo per la parità di genere (2006-2010), aggiornandolo il 07/03/2011 con il Patto 2011-2020;

che, in data 03/09/2008, il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione N. 2008/2038 (INI) ad oggetto “Impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini”, con la quale, considerato che la pubblicità e il marketing riflettono la cultura e altresì contribuiscono a crearla, rilevato come i messaggi pubblicitari discriminatori e/o degradanti, basati sul genere e sugli stereotipi di genere, rappresentino ostacoli per una società moderna e paritaria e ritenuto necessario combattere gli stereotipi di genere a tutti i livelli della società, per sviluppare l’uguaglianza e la cooperazione tra le donne e gli uomini, tanto nella sfera privata che in quella pubblica, invita gli Stati membri:

– a provvedere affinché il marketing e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona e non comportino discriminazioni o incitamento all’odio basato su sesso, razza, religione, disabilità, età, orientamento sessuale;

– ad elaborare e lanciare iniziative didattiche finalizzate ad educare allo spirito di tolleranza e di astensione da ogni forma di stereotipo, così da promuovere la cultura della parità di genere;

che, in data 26/01/2011, il Ministero per le Pari Opportunità e l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) hanno siglato un Protocollo d’Intesa in relazione alla comunicazione commerciale con contenuti "di genere", al fine di attivare un controllo efficace sulla comunicazione commerciale, per evitare che venga offesa la dignità delle donne;

che con delibera n.79/C del 26/11/2013 il Consiglio Comunale ha approvato un atto di indirizzo sul fenomeno del femminicidio, con il quale si aderiva alla campagna “Un Posto Occupato” per individuare e promuovere strumenti efficaci di contrasto e prevenzione della violenza di genere, per arginare ogni forma di discriminazione e di violazione dei diritti umani e in particolar modo delle donne;

CONSIDERATO

che, nonostante le dichiarazioni dell’ONU, le misure adottate dalla UE e la maggiore incisività della più recente legislazione nazionale italiana, è accertato che la violenza nei confronti delle donne, sia fisica che psicologica, permane e costituisce uno dei più gravi ostacoli alla parità tra donne e uomini;

che finalità specifica delle politiche per la parità di genere sia il porre in essere azioni per evitare la diffusione di messaggi che strutturano e consolidano le discriminazioni di genere e il perpetuarsi delle ineguaglianze tra uomo e donna;

che, poiché pubblicità e marketing, oltre a riflettere la cultura contribuiscono a crearla, è opportuno evitare che le persone subiscano, a qualunque età, anche involontariamente, l’esposizione a messaggi stereotipizzanti;

che è fondamentale che la pubblicità sui media sia disciplinata da norme etiche e/o giuridiche vincolanti che proibiscano pubblicità che presentano stereotipi di genere o che incitano al sessismo e alla violenza;

che la rimozione di messaggi che ledono la dignità umana e che contengono stereotipi di genere può contribuire alla realizzazione di una società moderna e paritaria;

che è necessario un impegno concreto di tutta la società nelle diverse espressioni di rappresentanza e di partecipazione popolare per contrastare la pubblicità ed in genere le immagini offensive che violano la dignità del genere femminile;

Valutato particolarmente importante che

– la comunicazione commerciale diffusa attraverso i media faccia riferimento a norme etiche, oltre che giuridiche, e a forme di autodisciplina che proibiscano o limitino il ricorso a stereotipi sociali e pregiudizi culturali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso;

– troppo spesso gli stereotipi sulle differenze di genere, proposte dalla pubblicità, presentano i corpi delle donne come oggetti, e che la riduzione dell’essere umano ad oggetto espone l’individuo alla violenza e all’offesa;

– i minori e i soggetti in formazione siano tutelati dall’esposizione involontaria a messaggi stereotipizzanti, a parole e immagini sessiste e violente, e siano educati alla parità di genere e al rispetto della dignità di tutte le persone;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire la tempestiva adozione degli indirizzi indicati;

Vista la legislazione nazionale e comunitaria sul tema dei diritti delle donne e la parità tra donne e uomini, richiamata in premessa;

Visto l’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Messina;

DELIBERA

1. di aderire, per i motivi espressi in narrativa, alla campagna “Città libere dalla pubblicità offensiva della dignità della donna” promossa dal coordinamento nazionale dell’UDI;

2. di aderire alla moratoria della pubblicità lesiva della dignità di genere, condividendo i presupposti di fatto e di diritto della risoluzione del Parlamento Europeo N. 2008/2038 (INI) avente ad oggetto “Impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini”;

3. di richiedere agli organi di Governo nazionale e regionale, per quanto di competenza, di adeguare ai principi della citata risoluzione comunitaria la rispettiva legislazione in materia;

4. di definire i seguenti obiettivi strategici della moratoria della pubblicità lesiva della dignità di genere nella Città di Messina:

– combattere ogni forma di violenza contro le donne, al fine di garantire il rispetto dei loro diritti e realizzare la parità di genere, anche nella prospettiva di una crescita inclusiva;

– superare gli stereotipi di genere e promuovere la parità tra donne e uomini a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione, nonché nella vita lavorativa, politica ed economica e nella partecipazione ai processi decisionali;

– diffondere i principi della parità di genere e, più in generale, della pari dignità umana e dell’integrità della persona;

5. di approvare le seguenti linee d’indirizzo per il perseguimento degli obiettivi e l’attuazione della predetta moratoria nella Città di Messina:

– curare che nessun materiale comunicativo dell’Ente contenga stereotipi di genere e/o testi ed immagini lesive della dignità della donna;

– vigilare affinché nessun materiale comunicativo inerente iniziative patrocinate dal Comune di Messina sia veicolo di stereotipi lesivi della donna;

– invitare i titolari di impianti pubblicitari privati ad aderire alla moratoria e a rifiutare le pubblicità lesive della donna;

– svolgere un monitoraggio permanente delle rappresentazioni di genere nella pubblicità, al fine di valutare la diffusione di pubblicità sessista o discriminatoria, anche attraverso i reclami e le segnalazioni inviate da singoli cittadini e/o da associazioni rappresentative di interessi collettivi, nonché da ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali;

– promuovere la cooperazione fra le associazioni di categoria, le organizzazioni femminili e di volontariato e le organizzazioni non governative operanti a livello comunitario nel settore della pubblicità e dei mezzi di comunicazione;

6. di evidenziare che la 55ª edizione del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale dello IAP (in vigore dal 23/08/2012) vincola i pubblicitari al rispetto del principio di lealtà (art. 1) anche di fronte alla necessità:

– di tutelare particolari categorie di consumatori, come i bambini e gli adolescenti (art. 11);

– di favorire l’affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità per quanto attiene alle bevande alcoliche (art. 22) e ai giochi con vincita in denaro (art. 28 ter);

7. di considerare la presente moratoria sulla pubblicità lesiva della dignità della donna quale strumento per suscitare l’attenzione e la responsabilità collettiva verso comunicazioni ed azioni pubblicitarie che utilizzano stereotipi sociali e pregiudizi culturali fondati sulle discriminazioni, non solo di genere, ma anche di appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, convinzioni morali, civili e religiose e quale modello applicabile, per semplice analogia, a tali pubblicità e a quella che viola i principi di cui al precedente punto 6;

8. di demandare alla Giunta Comunale e ai Dirigenti, secondo competenza, l’adozione di tutti i provvedimenti necessari e di tutte le azioni conseguenti, per dare attuazione al presente atto d’indirizzo;

9. di dare atto che la presente deliberazione non determina spese da finanziare a carico del Bilancio Comunale.