Se il cane abbaia non si possono infastidire i padroni. Tar Liguria

Il Tar della Liguria con la sentenza n. 553 del 2025 ha chiarito un concetto fondamentale. Se anche un cane è molesto per via del suo abbaiare, gli altri condomini non sono mai autorizzati a diventare aggressivi o a perseguitare, molestare, i padroni dello stesso.

Questa sentenza deve essere interpretata e analizzata correttamente onde evitare di ricadere nei luoghi comuni, privi di riscontro giuridico, come ad esempio che il cane può abbaiare quanto vuole oppure se il cane abbaia il vicino può lamentarsi incessantemente.

Con molteplici sentenze, infatti, la giurisprudenza ha più volte chiarito che i cani hanno il diritto di abbaiare ma che se il loro abbaiare supera la normale tollerabilità, diventa molesto poiché continuativo; e allora i vicini, ovviamente disturbati, sono legittimati ad agire nei confronti dei padroni.

Allora perché questa sentenza è così importante?

Rileva perché il Tar ha chiarito che se anche si subisce un torto non ci si può far giustizia da sé.

Il caso

Tutto si svolge in un condominio. Tizia è la proprietaria di un cane che abbaia nelle ore notturne. Tale abbaio reca disturbo soprattutto ad un vicino, Caio.

Lo stesso, esasperato dalle notti insonne, invece di seguire l’iter previsto per queste situazioni, ovvero rivolgersi all’Amministratore di Condominio, ad un legale o anche all’Autorità Giudiziaria, decide di offendere Tizia ed il suo cane, spesso inveendo contro di loro.

Ciò non accade in singole situazioni o quando il cane abbaia ma molto spesso, nelle più disparate occasioni.

Tizia decide, quindi, di rivolgersi al Questore affinché questi intimi a Caio di cessare la propria condotta.

Caio ammette che esistono dei dissapori ma nega di aver tenuto atteggiamenti tali da giustificare l’ammonimento e soprattutto sottolinea che il suo comportamento dipendeva dall’incessante abbaiare del cane di Tizia.

Il Questore, tuttavia, ritiene che Caio col suo comportamento abbia effettivamente posto in essere degli atti persecutori poiché se voleva tutelare le proprie ragioni doveva seguire il corretto iter e rivolgersi alle sedi opportune.

Il Tar Liguria, chiamato ad analizzare la vicenda, confermava che, almeno a livello indiziario, era stato appurato che la condotta di Caio era stata molesta e minacciosa e che effettivamente la stessa aveva creato ansia e paura in Tizia, sia perché le case erano molto vicine sia perché le offese subite erano state proferite anche innanzi ai figli minori della stessa.

Morale

Sia Tizia che Caio hanno tenuto atteggiamenti sbagliati e contra legem. Tizia, però, non ha scelto la strada della giustizia fai da te ed ha, quindi, ottenuto un risultato che Caio, col proprio comportamento, ha negato a se stesso.

 

Sara Astorino, legale, consulente Aduc