Cerruti e Argentina: due vittorie di Confconsumatori a Piacenza e a Pavia…

I loro genitori se ne sono andati prima di riuscire a ottenere giustizia: oggi sono gli eredi di due risparmiatori, di Piacenza e Pavia, a vedere finalmente riconosciuto un equo risarcimento per il comportamento scorretto delle banche.

PIACENZA, TITOLI “CERRUTI FINANCE” – Il Tribunale di Piacenza ha condannato una banca alla restituzione in favore dei figli di quanto versato dai genitori, deceduti, per l’acquisto di obbligazioni Cerruti Finance S.A. Il Tribunale ha, infatti, riscontrato che la banca era contrattualmente inadempiente per non avere non avere tenuto conto del fatto gli investitori, due anziani che intendevano mettere al sicuro i loro risparmi, dovevano essere considerati investitori inesperti, anche sulla base del fatto che si erano rifiutati di fornire informazioni a norma dell’art. 28 Reg. Consob n. 11522/98. L’operatore finanziario avrebbe dovuto considerare inadeguato per quei risparmiatori un investimento in bond emessi da una finanziaria estera, la Cerruti Finance, creata al solo scopo di consentire a una società carica di debiti la possibilità di emettere obbligazioni. Di qui, per il giudice, la violazione dell’art. 29, l’inadempimento, la risoluzione del contratto e la condanna della banca a restituire il versato, detratte le somme percepite nella procedura concorsuale (escluse le cedole riscosse), per complessivi 67.700 €. «Come risulta dalla sentenza– dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma – è impensabile che un intermediario finanziario valuti l’adeguatezza di un investimento accontentandosi di un semplice rifiuto a fornire informazioni. Purtroppo è ormai sempre più difficile il recupero di tali investimenti finiti in default, perché ormai sono decorsi quasi tutti i termini di prescrizione».

PAVIA, BOND ARGENTINA – Il Tribunale di Pavia ha condannato un Istituto di credito a restituire alla figlia di una sua investitrice, quale erede, le somme a suo tempo investite in obbligazioni Argentina, sulla base della totale mancanza del contratto di negoziazione. La banca, infatti, non ha prodotto alcun contratto in corso di causa e si è difesa esclusivamente eccependo il decorso del termine di conservazione della documentazione. Ma il Giudice ha dato torto all’intermediario, statuendo l’irrilevanza delle eccezioni di fronte al difetto di forma che la legge impone per quei contratti La figlia ha ottenuto così 23.300 € più gli interessi e le spese legali. «La sentenza è importante – afferma l’avvocato Sabrina Contino, legale di Confconsumatori Milano che ha patrocinato la causa – perché il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione di conservare la documentazione per un periodo di tempo limitato non solleva la Banca del suo onere probatorio. Infatti un conto è il rispetto di norme di natura amministrativa, finalizzate a consentire l’attività di ispezione e controllo da parte degli organi di vigilanza, e altro è derogare ad un requisito di forma prescritto dalla legge nell’ambito del rapporto contrattuale tra le parti».