Diritto & rovescio: Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate

di Avv. Michele Andreano

In data 31 Dicembre 2025, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica, ha pubblicato la situazione degli Istituti Penitenziari italiani, evidenziando dei numeri assolutamente drammatici.

Sono presenti sul territorio nazionale 63.499 detenuti, ben oltre 1.600 in più rispetto al 31 Dicembre 2024, con un tasso di affollamento intramurario pari al 138,5% e sono circa un terzo gli Istituti Penitenziari dove le presenze superano del 50% quelle dei posti disponibili.

Nel Lazio il tasso di sovraffollamento raggiunge il 146%

Nel Lazio, il tasso medio di sovraffollamento ha raggiunto il 146% e sono otto le strutture in cui tale indice supera la soglia del 150% e, in alcune delle carceri italiane, si toccano livelli che ricordano le condizioni disumane che hanno portato a condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) per l’Italia[1].

Si riporta di seguito la tabella stilata dal Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione Statistica, sul numero di detenuti presenti in base alla posizione giuridica al 31 Dicembre 2025 in Italia.

Regione di detenzione In attesa di primo giudizio Condannati non definitivi Condannati definitivi Internati in case lavoro, colonie agricole, altro Da impostare (**) Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale condannati non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 218 67 46 27 140 1.825 72 3 2.258
BASILICATA 103 32 15 3 50 308 0 1 462
CALABRIA 439 241 129 52 422 2.042 3 1 2.907
CAMPANIA 1.255 381 213 112 706 5.807 52 6 7.826
EMILIA ROMAGNA 433 175 114 42 331 3.200 44 4 4.012
FRIULI VENEZIA GIULIA 255 68 21 19 108 377 7 1 748
LAZIO 1.312 455 223 127 805 4.507 6 17 6.647
LIGURIA 231 87 40 11 138 1.028 0 1 1.398
LOMBARDIA 1.239 506 184 85 775 6.786 4 5 8.809
MARCHE 155 41 22 15 78 784 0 1 1.018
MOLISE 52 13 9 4 26 337 0 0 415
PIEMONTE 422 178 74 20 272 3.512 49 3 4.258
PUGLIA 810 214 143 67 424 3.286 8 0 4.528
SARDEGNA 221 82 61 23 166 2.112 37 0 2.536
SICILIA 1.094 451 225 118 794 5.181 29 1 7.099
TOSCANA 399 176 76 23 275 2.705 1 2 3.382
TRENTINO ALTO ADIGE 82 14 6 3 23 383 0 0 488
UMBRIA 129 61 44 25 130 1.422 0 1 1.682
VALLE D’AOSTA 10 4 4 1 9 133 1 0 153
VENETO 473 173 64 32 269 2.122 3 6 2.873
Totale 9.332 3.419 1.713 809 5.941 47.857 316 53 63.499

Chi sono i detenuti oggi: condannati definitivi e custodia cautelare a confronto

Si tratta di dati statistici allarmanti, soprattutto in considerazione del tasso di sovraffollamento carcerario in cui versa il nostro Paese e dell’incremento del numero di suicidi all’interno degli Istituti Penitenziari. Al fine di comprendere la distinzione in base alla posizione giuridica, occorre effettuare una premessa metodologica, giacché i soggetti in vinculis possono essere condannati definitivi ovvero essere sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere (cc.dd. “non definitivi” come riportato nella tabella).

  • Condannati definitivi: sono i soggetti interessati da una o più Sentenze di condanna irrevocabili e, dunque, destinatari di un Provvedimento che – in base alla tipologia di reato ed alla pena in concreto irrogata o da scontare – può essere sospeso e, pertanto, vi è la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione ovvero non sospeso e, pertanto, da scontare in carcere. Il numero dei condannati definitivi in carcere in Italia è pari a 857 al 31 Dicembre 2025.
  • Soggetti sottoposti a misura cautelare custodiale: si tratta di soggetti con Procedimenti Penali pendenti (spesso in attesa del primo grado di Giudizio e, dunque, non ancora attinti da una Sentenza di condanna, dai dati statistici in Italia sono pari a 9.332). Si tratta di misure provvisorie che richiedono dei presupposti prescritti ex Lege (gravi indizi di colpevolezza e la presenza di esigenze cautelari, ossia pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) e la custodia cautelare in carcere dovrebbe rappresentare l’extrema ratio delle misure cautelari personali.

Con riferimento alle misure cautelari custodiali, si evidenzia come il Ministero della Giustizia – Dipartimento degli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni presenti annualmente una Relazione al Parlamento ex Legge 16 Aprile 2015, n. 47 sulle misure cautelari emesse in Italia. Non è stata ancora pubblicata la Relazione con i dati dell’anno 2025 (il termine per la presentazione è il 31/1/2026), ma l’ultima Relazione è del gennaio 2025.

Nell’anno 2024 sono state emesse 94.168 misure cautelari e le detentive rappresentano il 56% di tutte le misure emesse. Tra queste: una misura cautelare coercitiva su tre emesse è quella carceraria (31%), mentre una misura cautelare su quattro è quella degli arresti domiciliari (25%). Si ribadisce che la custodia cautelare in carcere sia configurata nel nostro sistema come extrema ratio, applicabile solo quando altre misure coercitive o interdittive risultino inadeguate (principio di residualità).

Il novero delle misure cautelari personali è previsto dagli artt. 281 e ss. Cod. Proc. Pen. secondo un principio di gradualità (dalla meno incisiva sulla libertà personale alla massima espressione di compressione), quali:

  • divieto di espatrio (art. 281 Cod. Proc. Pen.);
  • obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (art. 282 Cod. Proc. Pen.);
  • allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis Proc. Pen.);
  • divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter Proc. Pen.);
  • divieto e l’obbligo di dimora (art. 283 Cod. Proc. Pen.);
  • arresti domiciliari (art. 284 Cod. Proc. Pen.);
  • custodia cautelare in carcere (art. 285 Cod. Proc. Pen.).

La presentazione annuale della Relazione in questione è attuativa proprio della residualità della custodia cautelare in carcere, in ossequio al principio costituzionale della tutela della libertà personale e di favorire il ricorso a misure alternative al carcere, monitorando l’effettività della Riforma introdotta con la Legge n. 47/2015. Tuttavia, dalla lettura dei dati statistici, si evince chiaramente un ricorso sproporzionato delle Autorità Giudiziarie alla misura della custodia cautelare in carcere.

Meno reati, più detenuti: perché il sovraffollamento non dipende dalla criminalità

Difatti, l’incremento del tasso di affollamento delle carceri italiane non rappresenta un aumento della criminalità: nel primo semestre del 2025 i reati denunciati sono stati 1.140.825, contro i 1.199.072 dello stesso periodo nell’anno precedente, con una diminuzione del 4,8%.

Il periodo di massima emergenza carceraria in Italia è l’attuale biennio 2024/2025, caratterizzato da un sovraffollamento critico e un record storico di suicidi nel corso dell’anno 2024 (pari a 91 i suicidi e pari a 246 i decessi complessivi di soggetti detenuti)[2].

Ad aumentare non è la criminalitàbensì l’utilizzo della detenzione come risposta della Magistratura ai fatti di reato, comportando un sovraffollamento strutturale intollerabile. La drammatica situazione che emerge dai numeri statistici, denunciata da più fronti, ha portato al dibattito tendente a (ri)soluzioni quali la proposta di un indulto differito e dell’aumento a 75 giorni, per semestre, di “sconto” per l’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata che, allo stato, prevede 45 giorni di “sconto” (detrazione) della pena per ogni semestre di pena scontata. Si tratta di proposte profuse in più sedi ma, ad oggi, non hanno trovato alcun concreto e serio avvio, limitando il margine di applicazione.

Decreti “svuota carceri”? No grazie

A parere di chi scrive non è necessaria l’introduzione di Decreti “svuota carceri”, bensì è doveroso applicare le misure alternative (sin dalla sede cautelare e, a seguito della definitività della condanna, innanzi al Tribunale di Sorveglianza) previste rispettivamente dal Codice di Procedura Penale e dalla Legge n. 354/1975, proprio al fine di arginare il sovraffollamento penitenziario.

Con specifico riferimento alle misure cautelari, le statistiche evidenziano come la custodia cautelare in carcere sia la misura più adoperata dalle Autorità Giudiziarie, a dispetto del principio che assegna a quest’ultima la funzione di ultima trincea, cui ricorrere solo quando sia stata accertata e adeguatamente motivata l’impossibilità di applicare misure meno afflittive. D’altronde, una considerevole percentuale di Procedimenti Penali in cui vengono disposte misure cautelari personali si conclude con un esito che sconfessa la necessità del ricorso ad una misura cautelare coercitiva.

A titolo esemplificativo nell’anno 2024, il 6,7% dei procedimenti in cui è stata disposta una misura cautelare si sono conclusi con esito assolutorio (pari a 2.639); l’8% con sospensione condizionale della pena divenuta definitiva (pari a 3.153); il 7,7% con sospensione condizionale della pena non definitiva (pari a 3.040); il 5,3% con Sentenza di altra tipologia (improcedibilità o estinzione del reato, pari a 2.097). Tuttavia, nonostante gli esiti processuali, la custodia cautelare in carcere rappresenta la misura cautelare maggiormente adoperata dalla Magistratura.

“Lasciate ogne speranza”: il carcere come girone unico

In conclusione, il metodo applicato si pone in antitesi con i massimi precetti, anche Convenzionali, rinviene una distonia logica, prima che ontologica, rispetto al principio della risocializzazione che fa emergere, nei numeri, l’ulteriore aggravio del sovraffollamento. È dunque una commedia, neanche tanto “Divina”, perché se è vero come è vero che la nostra Carta offre il paradiso a chi si pente (senza qui soffermarsi sui Collaboratori) e riabilita, non appare alcuna suddivisione in questo giudizio terreno, rispetto a quello Divino delineato nelle tre cantiche, che non opera tra il purgatorio e l’inferno alcuna distinzione, anzi li accomuna nei fatti, non consentendo un corretto supporto nel (per) passare dagli inferi al pentimento (purgatorio o domiciliari per quanto prospettato) da valutare per la tanto agognata, se meritata, liberazione anticipata affinché le porte della libertà, il paradiso, si aprano prima, per non ritornarvi.

E da qui, il titolo dell’articolo “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate” (Inferno, Canto III, v. 9), giacché chi entra nel circuito penitenziario a qualsiasi titolo incontra immense difficoltà nell’uscire “a riveder le stelle” (Inferno, Canto XXXIV, v. 139). Per non parlare poi delle carceri minorili di cui proveremo nei prossimi articoli a dare la nostra opinione.

[1] Il caso emblematico è la nota Sentenza Torreggiani e altri c. Italia del 2013, con cui la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).

[2] Ad eccezione del biennio 2024/2025, i momenti di emergenza carceraria sono stati:

  • All’inizio degli anni ’90, in cui si è assistito a un incremento inaspettato delle presenze in carcere, scollegato rispetto al numero dei reati denunciati, effetto dell’inasprimento dei processi di criminalizzazione nei confronti dei migranti e dei tossicodipendenti e dell’aumento al ricorso alla carcerazione preventiva.
  • Nell’anno 2010 in cui la popolazione carceraria aveva superato il tetto dei 68.000 detenuti ed il sovraffollamento medio aveva toccato la punta del 150%. L’introduzione, imposta dalla Corte EDU, di rimedi legislativi svuota-carceri come, ad esempio, l’esecuzione della pena presso il domicilio di cui alla Legge n. 199/2010 e alla liberazione anticipata speciale, aveva consentito di riportare i detenuti a quota 52.000 nell’arco di un anno.
  • Nel 2020, anno in cui i detenuti erano 61.000 e il pericolo che il contagio da COVID-19 esplodesse all’interno degli Istituti Penitenziari aveva reso indifferibile un intervento. In quel contesto, è stata la Magistratura che, dando spazio ad interpretazioni aderenti alla prospettiva del carcere come extrema ratio, è riuscita nell’obiettivo di ridurre il livello del sovraffollamento.

 

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