Un’Ordinanza del tribunale dei minorenni di Venezia dello scorso 11 Marzo, mette in luce un tema che riflette l’attuale evoluzione socio-normativa del diritto di famiglia nel nostro sistema: il diritto e la capacità di essere genitori di un minore in stato di abbandono per i componenti di una unione civile (formata ai sensi dell’art. 1 L.76/2016).
Il Tribunale ha sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 29-bis della legge n. 184/1983 (legge sull’adozione), nella parte in cui esclude l’adozione internazionale alle coppie unite civilmente.
Il caso riguarda infatti due uomini, uniti civilmente dal 2019, che desideravano adottare un minore straniero e venivano ritenuti pienamente idonei sulla base dell’istruttoria espletata, sotto il profilo affettivo, educativo ed economico. Tuttavia, nonostante la idoneità di fatto, allo stato attuale, la normativa vigente impedisce loro di ottenere il decreto di idoneità (idoneità in diritto), perché l’art. 29 bis L. 184/1983 riserva l’adozione internazionale alle coppie sposate, così creando un evidente contrasto tra la valutazione concreta della coppia e la norma censurata.
Il tema è molto dibattuto, posto che pochi mesi prima si era pronunciata la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 33 del 2025 che aveva dichiarato la incostituzionalità della norma, per avere escluso alle persone di stato civile libero di ottenere l’idoneità all’adozione internazionale.
Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, pertanto, nell’evidenziare il paradosso normativo che vede accedere alle adozioni internazionali anche le persone singole, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, annoverando il riconoscimento del rilievo costituzionale della famiglia monoparentale e il pieno riconoscimento anche dell’idoneità genitoriale della coppia omoaffettiva.
“Il matrimonio, quindi, non ha più nel nostro Ordinamento l’attitudine esclusiva a qualificare il rapporto di filiazione e la sussistenza del vincolo matrimoniale non è più il requisito unico per poter adottare. In tal senso la norma censurata va ad interferire con il godimento del suddetto diritto, impedendo alla persona non coniugata, ma unita civilmente, di accedere all’adozione internazionale” si legge testualmente nell’ordinanza.
Attualmente, l’unica alternativa praticabile per gli uniti civilmente, per arginare il limite posto dalla norma censurata, è un percorso artificioso: scioglimento dell’unione civile, adozione da parte di uno solo dei partner come single, successiva adozione in casi particolari da parte dell’altro.
Secondo il Tribunale per i Minorenni questa esclusione viola: gli artt. 2 e 3 Cost. (diritti fondamentali e uguaglianza), l’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU (vita familiare e divieto di discriminazione), la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (interesse superiore del minore).
Ne consegue per il Giudicante che, la mancata previsione della possibilità di adottare da parte di aspiranti genitori uniti civilmente, in grado di fornire al minore “un foyer stable et harmonieux”, comporta una dimidiazione dei diritti del minore stesso, garantendogli l’instaurazione del rapporto con un solo genitore, pur a fronte di un ambiente familiare supportato anche da un altro “genitore”, il tutto a discapito del principio della stabilità familiare e del principio di bigenitorialità idonea.
La questione è stata quindi rimessa alla Corte costituzionale, chiamata a decidere se sia legittimo continuare a distinguere tra matrimonio e unione civile nell’accesso all’adozione internazionale, oppure se debba prevalere l’interesse del minore a vivere in una famiglia stabile e idonea.
Chiara Focardi
legale, consulente Aduc
