Spiagge e balneari. Corte Ue ribadisce necessità gare di appalto

La strada delle gare pubbliche è ormai segnata e non ci sono più margini per proroghe o rinnovi automatici, indipendentemente da quando la concessione sia stata originariamente assegnata. Lo sancisce la nuova ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 10 luglio scorso.

Il provvedimento nasce come risposta ad un secondo rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Rimini, che aveva già visto respinte questioni simili nel 2025. La Corte ha utilizzato l’articolo 99 del proprio regolamento, uno strumento riservato ai casi in cui la risposta è chiaramente desumibile dalla giurisprudenza consolidata: in pratica, “non c’era nulla di nuovo da decidere“, poiché i principi erano già stati stabiliti nei precedenti casi (come Promoimpresa e Comune di Ginosa). La Corte ha ribadito che le spiagge sono considerate “risorse naturali” e le concessioni rientrano nella Direttiva 2006/123 (Servizi) come autorizzazioni. Non sono invece soggette alla direttiva sulle concessioni di servizi (2014/23) poiché il concessionario esercita un’attività economica in proprio su area demaniale.

Inoltre è stato sancito nuovamente il divieto di rinnovo automatico o “proroga” visto che entrambi gli istituti sono vietati dall’articolo 12 della Direttiva Servizi. Infine, anche le concessioni nate prima dell’entrata in vigore della Direttiva (dicembre 2009) sono soggette alle nuove regole al momento della loro scadenza. Altro aspetto preso in esame, quello della valutazione della scarsità della risorsa naturale: secondo la Corte, tale valutazione non può limitarsi a criteri nazionali astratti ma deve consentire un esame caso per caso a livello comunale sotto il controllo del giudice nazionale.

 

Aduc