Palermo – La Sezione Prima Civile della Corte di Appello di Palermo ha confermato il diritto al rimborso delle spese legali per il dott. Ignazio Tozzo, recentemente nominato Segretario Generale della Regione Siciliana. Con la sentenza del 25 febbraio 2026, i giudici hanno respinto l’appello proposto dall’Assessorato Regionale della Salute, ribadendo l’obbligo per l’Amministrazione di farsi carico dei costi della difesa sostenuti dal dirigente in un procedimento penale conclusosi con la sua assoluzione.
La vicenda risale al 2014, quando Tozzo, all’epoca Direttore Generale presso l’Assessorato della Salute, fu coinvolto in un’inchiesta riguardante l’accreditamento di una struttura di Gela. Tuttavia, il percorso giudiziario ha chiarito la totale estraneità del dirigente ai fatti
Nel 2020, il G.U.P. di Gela ha, infatti, emesso una sentenza di non luogo a procedere. La formula utilizzata è stata “perché il fatto non costituisce reato”, precisata in motivazione come “perché il fatto non sussiste”.
La sentenza ha evidenziato come Tozzo, non appena apprese delle criticità sulla struttura, agì prontamente sospendendo l’efficacia del decreto di accreditamento.
Nonostante la vittoria in sede penale, l’Assessorato aveva negato il rimborso delle spese legali, sostenendo l’esistenza di un presunto “conflitto di interessi”, in ragione di un parere reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta.
Conseguentemente, il dott. Tozzo, assistito dagli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha avviato un contenzioso innanzi al Giudice Ordinario, conclusosi favorevolmente sia innanzi al Tribunale che adesso anche dal Giudice di secondo grado, a seguito dell’appello proposto dell’amministrazione regionale
Infatti, la Corte d’Appello, condividendo le difese degli avv.ti Rubino e Piazza, ha smontato la tesi dell’amministrazione, giudicandola priva di fondamento.
Secondo la Corte, infatti, il dott. Tozzo ha agito nell’esercizio delle sue funzioni e in nome dell’Amministrazione.
In particolare, nella sentenza si da atto che non è emersa alcuna “deviazione” o interesse personale incompatibile con i fini pubblici tanto che anche il procedimento disciplinare avviato all’epoca è stato archiviato dopo l’assoluzione, confermando la correttezza della sua condotta.
La Corte di Appello ha confermato la condanna dell’Assessorato Regionale della Salute al pagamento delle spese sostenute nel giudizio penale dal dott. Tozzo, come già stabilito dal Tribunale in primo grado, condannando inoltre l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite per il grado di appello.
Questa sentenza non solo tutela la figura professionale del dott. Tozzo, oggi al vertice della burocrazia regionale, ma riafferma il principio secondo cui il dipendente pubblico che opera correttamente ha diritto a non essere gravato dai costi di processi da cui esce totalmente scagionato.
