Regolamento sui servizi digitali: Il Tribunale annulla le decisioni della Commissione che fissano il contributo per le attività di vigilanza applicabile a Facebook, Instagram e TikTok

Gli effetti delle decisioni annullate sono tuttavia provvisoriamente mantenuti

Il regolamento sui servizi digitali (in prosieguo: Il «DSA») affida alla Commissione europea compiti di vigilanza sui fornitori di determinati servizi, designati come piattaforme molto grandi o motori di ricerca molto grandi quando essi superano un’elevata soglia minima di utenti nell’Unione europea. Per coprire le spese necessarie a tal fine e svolgere tali compiti, la Commissione riscuote da tali fornitori un contributo annuale calcolato in funzione del numero medio mensile di utenti di ciascun servizio interessato.
Il 2 marzo 2023, la Commissione ha adottato un regolamento delegato che completa il DSA fissando le metodologie e le procedure dettagliate relative ai contributi per le attività di vigilanza.
Il 25 aprile 2023, la Commissione ha designato Facebook e Instagram, da un lato, e TikTok, dall’altro, come piattaforme molto grandi online. Nel novembre 2023, essa ha determinato, mediante due decisioni di esecuzione, l’importo del contributo per le attività di vigilanza applicabile a ciascuna di tali tre piattaforme per il 2023. La Meta Platforms Ireland Ltd e la TikTok Technology Ltd hanno proposto un ricorso, dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, avverso la decisione loro rispettivamente indirizzata.
Il Tribunale annulla le decisioni di esecuzione, pur mantenendo i loro effetti per un periodo provvisorio.
Per fissare l’importo del contributo per le attività di vigilanza dovuto per il 2023, la Commissione ha determinato il numero medio mensile di destinatari attivi dei servizi interessati sulla base di una metodologia comune fondata su dati forniti da operatori terzi e allegata a ciascuna decisione di esecuzione. Orbene, poiché tale metodologia costituisce un elemento essenziale e indispensabile del calcolo del contributo per le attività di vigilanza, essa avrebbe dovuto essere adottata non nell’ambito di decisioni di esecuzione, bensì in un atto delegato, conformemente alle norme previste nel DSA.
Tuttavia, non avendo constatato errori che inficiano l’obbligo delle società interessate di versare il contributo per le attività di vigilanza per il 2023, il Tribunale mantiene temporaneamente gli effetti delle decisioni annullate. Questa misura mira a consentire alla Commissione di stabilire la metodologia per calcolare il numero medio mensile di destinatari attivi in modo conforme al DSA e di adottare nuove decisioni di esecuzione. La durata di tale situazione provvisoria non può tuttavia superare i dodici mesi a decorrere dalla data in cui le sentenze odierne diventeranno definitive.