RC Auto: l’assicurazione non può obbligare alla carrozzeria convenzionata

Negli ultimi anni le compagnie assicurative hanno spinto sempre di più verso le cosiddette carrozzerie convenzionate, promettendo sconti e procedure più rapide.

Ma cosa succede se il consumatore vuole rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia? Una recente pronuncia giurisprudenziale chiarisce un punto fondamentale: il diritto al risarcimento non può essere limitato dalla scelta dell’officina.

La normativa di riferimento (art. 148 Codice delle Assicurazioni) è chiara: l’assicurato ha sempre la facoltà di far riparare il veicolo presso un carrozziere di propria fiducia.

Questo significa che non esiste un obbligo assoluto di rivolgersi alla rete convenzionata e la compagnia non può negare il risarcimento solo perché hai scelto un carrozziere “non convenzionato”. Infatti, eventuali limitazioni devono essere esplicitamente accettate nel contratto e comunque non possono comprimere il diritto al risarcimento. Una clausola che neghi totalmente l’indennizzo qualora l’assicurato si rivolga a un centro non convenzionato, non può essere interpretata come una semplice delimitazione dell’oggetto del contratto. Al contrario, essa costituisce una clausola limitativa della responsabilità ai sensi dell’art. 1341 del c.c., poiché impedisce il riconoscimento di quanto dovuto nonostante il verificarsi del rischio assicurato e il regolare pagamento del premio.

Nella pratica, molti consumatori si trovano davanti a situazioni come risarcimenti ridotti se non si utilizza la carrozzeria convenzionata e pressioni a cedere il veicolo alla rete della compagnia, nonchè contestazioni sui costi di riparazione.

Queste prassi sono spesso illegittime o comunque contestabili.

Le polizze possono prevedere clausole che incentivano (o penalizzano) la scelta del carrozziere, ma queste sono valide solo se chiare e trasparenti e accompagnate da un reale vantaggio (es. sconto sul premio). Il giudice ha chiarito (Tribunale civile Torino sentenza n. 4367 del 29 luglio 2024) che la specifica approvazione per iscritto non può considerarsi assolta attraverso una firma cumulativa su un elenco generico di clausole riportate in grassetto, qualora manchino riferimenti numerici chiari che ne consentano l’immediata individuazione. La clausola assume i caratteri della vessatorietà in quanto determina un significativo squilibrio di diritti e obblighi a carico dell’assicurato. La tecnica redazionale che relega l’esclusione dell’indennizzo nelle ultime righe di un paragrafo, posto quasi al termine delle informazioni contrattuali, viola i principi di trasparenza e chiarezza.

Perciò, se un consumatore subisce un sinistro, potrà scegliere liberamente il proprio carrozziere ed inviare la richiesta di risarcimento all’assicurazione.

In caso di rifiuto o riduzione sarà necessario contestare formalmente, in quanto la libertà di scelta del carrozziere è parte integrante del diritto al risarcimento e non può essere compressa da logiche commerciali delle compagnie.

Smeralda Cappetti
legale, consulente Aduc