L’RRF è il programma temporaneo una tantum per aiutare i paesi dell’UE a risollevarsi dalla pandemia e costruire economie resilienti, istituito nel febbraio 2021 con una dotazione di 650 miliardi di euro. La Commissione e gli Stati membri sono congiuntamente responsabili della lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’UE. Le autorità nazionali devono fornire all’esecutivo dell’UE garanzie sull’efficacia dei sistemi di prevenzione, individuazione e correzione delle frodi.
“L’UE e gli Stati membri dovrebbero avere istituito sistemi antifrode efficaci in considerazione dell’entità, del nuovo meccanismo di finanziamento e del danno reputazionale delle frodi”, ha dichiarato Katarína Kaszasová, il Membro della Corte responsabile dell’audit. “L’UE rimane esposta alle frodi all’RRF perché le norme sui recuperi sono lacunose, i dati sulle frodi incompleti e la segnalazione delle frodi problematica”.
La Corte ha riscontrato che i requisiti ad alto livello dei sistemi antifrode degli Stati membri specificati nel regolamento RRF non erano sufficientemente dettagliati. La Commissione è successivamente intervenuta per potenziare tali requisiti attraverso accordi di finanziamento bilaterali, senza però chiarire ancora a sufficienza la natura dei controlli antifrode nazionali. Anche se le verifiche sui sistemi nazionali possono contribuire a migliorare l’attività antifrode, nel caso dell’RRF l’azione della Commissione è stata carente. Ad esempio, non ha stabilito con precisione le responsabilità di tutte le autorità antifrode nazionali. Inoltre, in dieci paesi la Commissione non ha potuto completare le verifiche prima di iniziare il primo ciclo di pagamenti perché non disponeva ancora di sufficienti elementi sull’efficacia dei sistemi antifrode nazionali.
I paesi dell’UE hanno adottato misure per prevenire le frodi all’RRF, ma spesso sono intervenuti tardivamente. A tali ritardi si sono aggiunte le debolezze dei sistemi di individuazione delle frodi. Ad esempio, molti paesi hanno sottoutilizzato le potenzialità delle tecniche di estrazione e di analisi dei dati che, insieme ai controlli e alle segnalazioni di informatori, sono fondamentali per scoprire le frodi.
In assenza di dati completi sulle frodi all’RRF, la Commissione ha difficoltà a svolgere una attività antifrode mirata, adottando ad esempio misure correttive, e a monitorare le azioni intraprese nei paesi dell’UE. Non esistono norme standard su come segnalare alla Commissione i casi di presunta frode che potrebbero ledere le finanze dell’UE. Gli Stati membri adottano pertanto criteri diversi per stabilire cosa costituisca una “presunta frode” e non la segnalano tutti nello stesso modo. Non è quindi possibile stimare con precisione l’entità delle frodi all’RRF.
A differenza di altri programmi dell’UE, i paesi dell’UE non hanno l’obbligo di restituire al bilancio dell’Unione gli importi recuperati presso chi commette frodi. L’unico caso in cui non sono tenuti a farlo è quando gli importi recuperati sono considerati insufficienti dalla Commissione. Questa, tuttavia, potrebbe non essere più in grado di recuperare tali importi dopo la chiusura dell’RRF alla fine di quest’anno perché il meccanismo attuale per segnalare le frodi all’RRF e gli importi recuperati non sarà più operativo. Una carenza preoccupante, dato che gli investimenti più consistenti sono programmati per gli ultimi mesi dell’RRF e la maggior parte delle rettifiche per le frodi saranno possibili solo dopo tale data.
