di EveryOne Group
Negli ultimi anni, la proposta di installare un impianto di liquefazione di gas naturale liquefatto (GNL) a soli circa 130 metri dalle abitazioni nel territorio di Pesaro ha acceso un dibattito acceso tra cittadini, amministratori e tecnici. Un progetto di questa natura, per la sua scala industriale e le quantità di gas coinvolte, pone interrogativi concreti sulla compatibilità con tessuti urbani densamente popolati.
Per fortuna, il progetto in questione ha ricevuto un diniego definitivo da parte del Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco e, di conseguenza è stata rigettata definitivamente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Un evento accolto con sollievo da residenti e associazioni impegnate nella tutela della salute e dell’ambiente. Il rigetto della VIA non è un semplice evento burocratico, ma una scelta che tiene conto delle evidenze tecniche più solide sui rischi potenziali legati agli impianti di GNL.
Uno dei documenti di riferimento nel campo della sicurezza industriale è il rapporto prodotto dal Sandia National Laboratories per il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti e per il Ministero dell’Energia. Questo studio analizza con modelli avanzati gli effetti di rilasci accidentali di GNL e calcola le cosiddette “hazard distances”, ovvero le distanze alle quali si possono verificare danni alle persone e alle strutture in scenari di incidente grave.
I risultati indicano che, in caso di un rilascio massivo seguito da incendio di pozza (“pool fire”), le distanze associate alla soglia di irraggiamento termico di 5 kW/m² – una soglia oltre la quale l’esposizione prolungata può provocare gravi ustioni e danni materiali – possono arrivare a oltre 1 chilometro dal punto di rilascio. In alcuni scenari cautelativi, soprattutto in ambiente aperto con grandi quantità di gas coinvolte, queste distanze possono avvicinarsi o superare 2–3 chilometri.
Questi dati non sono allarmistici, ma derivano da modelli fisico-chimici consolidati e sono usati anche per definire i criteri di pianificazione territoriale e di protezione civile nei paesi più avanzati. Anche nel caso di esplosioni di nube di gas, scenario meno probabile ma possibile, le distanze a cui si possono registrare danni strutturali o ferite lievi si estendono su centinaia di metri, con possibilità di effetti più ampi in condizioni sinergiche sfavorevoli.
Mettere un impianto di questa natura così vicino alle abitazioni significherebbe, di fatto, ignorare i criteri di sicurezza che la tecnica e l’esperienza internazionale indicano da tempo: le distanze di rispetto tra sorgenti di rischio e aree abitate non sono un optional, ma un elemento fondamentale di tutela.
Il caso di Pesaro dimostra che quando le istituzioni adottano uno sguardo attento alle evidenze scientifiche e alle preoccupazioni della comunità, si può evitare l’insorgere di rischi potenziali evitabili. La decisione di rigettare la VIA per l’impianto di GNL a 130 metri dalle case è un passo importante verso una pianificazione più sicura e sostenibile delle infrastrutture energetiche, mettendo al primo posto la salute dei cittadini e la vivibilità delle comunità.
L’art. 82 modificato nel 2023 presenta gravi incongruenze giuridiche perché, pur qualificando le attività come industrie insalubri di prima classe, consente deroghe alle distanze di sicurezza sulla base di valutazioni successive e di una “prova” fornita dall’industriale, invertendo la logica della prevenzione. La tutela della salute viene così rinviata a controlli ex post, in contrasto con il principio di precauzione del diritto europeo e con la normativa nazionale ambientale. Inoltre, il parere del Dipartimento di Prevenzione dell’AST non può sostituire la pianificazione preventiva del rischio industriale né legittimare deroghe territoriali, che competono a fonti sovraordinate. Un regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può ridurre il livello di tutela imposto da Costituzione, diritto UE e legislazione statale, né subordinare la salute pubblica all’iniziativa economica privata.
Questo invece è il motivo per cui non si deve neanche tornare alla versione precedente: — Richiamare il TULSS 1265/1934 non basta, perché oggi la tutela della salute e dell’ambiente è vincolata da Costituzione e diritto UE (precauzione, Seveso) e dal D.Lgs. 152/2006, che impongono prevenzione ex ante. L’art. 82, pur trattando industrie insalubri di I classe, consente deroghe alle distanze sulla base di prove e controlli successivi e di un parere AST, spostando la tutela ‘dopo’ e riducendo il livello di protezione: una fonte comunale non può farlo.
E qui il perché la modifica ha peggiorato la versione precedente: — Perché ha trasformato un divieto di fatto in una deroga “facile”: mantiene la regola dei 200 metri, ma poi permette distanze inferiori con un parere AST e con la “prova” dell’industriale, rinviando la tutela a controlli successivi. Così attività insalubri e pericolose possono insediarsi vicino alle case.
Questa è una sintesi dei danni fatti dalla modifica e del motivo per cui serve un nuovo art. 82 e non un semplice ritorno alla versione precedente.
