OPERAZIONE GOLD TRASH. DANNI ERARIALI PER OLTRE 1,5 MILIONI

GUARDIA DI FINANZA DI PADOVA: OPERAZIONE GOLD TRASH. DANNI ERARIALI PER OLTRE 1,5 MILIONI. TRE DIRIGENTI AZIENDALI SEGNALATI ALLA CORTE DEI CONTI.

La Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella ha concluso una complessa attività in materia di spesa pubblica riguardante appalti affidati da una multi-utility con sede nell’alta padovana, società cd. “in house” partecipata da 75 comuni delle province di Padova, Treviso e Vicenza.
L’operazione “GOLD TRASH”, nome attribuito all’operazione svolta dalle Fiamme Gialle patavine e condotta su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto, ha fatto emergere reiterate irregolarità sulle procedure adottate dalla sopra citata multi-utility, grazie alle quali sarebbe stata aggirata la naturale scadenza di alcuni contratti di appalto, andando in palese contrasto con la specifica normativa e con le direttive di merito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; in particolare è stato rilevato l’utilizzo in modo sistematico e ingiustificato dell’istituto della cd. “proroga tecnica”, strumento previsto dalla normativa di settore con l’unico fine però di consentire – per motivi straordinari – la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara.
Nei casi oggetto d’indagine, riguardanti in particolare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni del bacino di riferimento, è stato appurato che l’indebita e consolidata prassi aziendale prevedeva il sistematico ricorso alla proroga senza che fosse stato indetto nemmeno il nuovo bando di gara; tali proroghe (semestrali) sulle quali si sono concentrate le indagini, in un caso specifico, hanno superato complessivamente i due anni.
Il danno erariale, determinato in € 1.532.291,33, è derivato dal maggior prezzo pagato dalla partecipata pubblica in sede di “proroga tecnica” rispetto al medesimo servizio reso nell’ambito dell’appalto precedente, poi scaduto.
Inoltre, un ulteriore danno economico è da ricondurre alla vigenza, anche in regime di proroga, di una clausola antieconomica per la società appaltante prevista nel contratto dell’appalto scaduto, relativa alla rivendita del materiale riciclato; tale clausola non era in linea con la politica aziendale, come rilevata negli altri contratti della specie in essere.
Le indagini eseguite hanno permesso di ipotizzare le responsabilità a titolo di colpa grave a tre figure apicali della multiservizi, alle quali è stato notificato apposito invito a fornire deduzioni – ex art. 67 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile –, nell’ambito del quale la Procura erariale ha cristallizzato le condotte illecite.