La Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella ha concluso una complessa attività in materia di spesa pubblica riguardante appalti affidati da una multi-utility con sede nell’alta padovana, società cd. “in house” partecipata da 75 comuni delle province di Padova, Treviso e Vicenza.
L’operazione “GOLD TRASH”, nome attribuito all’operazione svolta dalle Fiamme Gialle patavine e condotta su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto, ha fatto emergere reiterate irregolarità sulle procedure adottate dalla sopra citata multi-utility, grazie alle quali sarebbe stata aggirata la naturale scadenza di alcuni contratti di appalto, andando in palese contrasto con la specifica normativa e con le direttive di merito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; in particolare è stato rilevato l’utilizzo in modo sistematico e ingiustificato dell’istituto della cd. “proroga tecnica”, strumento previsto dalla normativa di settore con l’unico fine però di consentire – per motivi straordinari – la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara.
Nei casi oggetto d’indagine, riguardanti in particolare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni del bacino di riferimento, è stato appurato che l’indebita e consolidata prassi aziendale prevedeva il sistematico ricorso alla proroga senza che fosse stato indetto nemmeno il nuovo bando di gara; tali proroghe (semestrali) sulle quali si sono concentrate le indagini, in un caso specifico, hanno superato complessivamente i due anni.
Il danno erariale, determinato in € 1.532.291,33, è derivato dal maggior prezzo pagato dalla partecipata pubblica in sede di “proroga tecnica” rispetto al medesimo servizio reso nell’ambito dell’appalto precedente, poi scaduto.
Inoltre, un ulteriore danno economico è da ricondurre alla vigenza, anche in regime di proroga, di una clausola antieconomica per la società appaltante prevista nel contratto dell’appalto scaduto, relativa alla rivendita del materiale riciclato; tale clausola non era in linea con la politica aziendale, come rilevata negli altri contratti della specie in essere.
Le indagini eseguite hanno permesso di ipotizzare le responsabilità a titolo di colpa grave a tre figure apicali della multiservizi, alle quali è stato notificato apposito invito a fornire deduzioni – ex art. 67 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile –, nell’ambito del quale la Procura erariale ha cristallizzato le condotte illecite.