Negato imbarco comunicato anticipatamente: i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria anche se non si sono presentati all’accettazione

Non riuscendo a effettuare il check-in sul volo da Francoforte sul Meno a Madrid, che aveva prenotato per il giorno successivo, una passeggera ha contattato la società LATAM Airlines. Quest’ultima l’ha allora informata di averla trasferita, senza avvertirla, su un volo effettuato il giorno precedente. L’ha anche informata del fatto che la sua prenotazione per il volo di ritorno, che doveva essere effettuato più di due settimane dopo, era stata bloccata in quanto non aveva preso il volo di andata.

Tale passeggera chiede alla LATAM Airlines una compensazione pecuniaria forfettaria di EUR 250 a causa del negato imbarco sul volo di ritorno.

Il giudice tedesco adito dalla passeggera chiede alla Corte di giustizia se una simile compensazione pecuniaria presupponga, ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei 1, che il passeggero si sia presentato all’accettazione nonostante il fatto che la compagnia aerea l’abbia informato in anticipo che non sarebbe stato autorizzato a imbarcarsi. Tale giudice chiede altresì se la compagnia aerea possa, come previsto per le cancellazioni del volo, sottrarsi all’obbligo di compensazione pecuniaria qualora essa informi il passeggero del negato imbarco con sufficiente anticipo, vale a dire almeno due settimane prima del previsto orario di partenza del volo.
Nella sua sentenza odierna, la Corte constata che, in caso di negato imbarco comunicato anticipatamente, la compensazione pecuniaria per negato imbarco è dovuta anche se il passeggero coinvolto non si è presentato all’accettazione. Infatti, quando il vettore aereo ha informato in anticipo il passeggero non consenziente che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero dispone di una prenotazione confermata, l’obbligo di presentarsi all’accettazione sarebbe una formalità inutile.
La Corte statuisce inoltre che il diritto alla compensazione pecuniaria si applica anche se il passeggero è stato informato del negato imbarco almeno due settimane prima del previsto orario di partenza del volo. Infatti, non vi è motivo di applicare al negato imbarco la regola, prevista unicamente per le cancellazioni del volo, secondo la quale i vettori aerei sono esonerati dal loro obbligo di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri qualora li informino della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.