
Con una sentenza che sicuramente farà discutere (n. 30123 del 02 Settembre 2025 – 1), la Corte di Cassazione ha affermato che gli insegnanti che instaurano col proprio comportamento, atteggiamento, un clima di paura in classe possono essere accusati di aver commesso il reato di violenza assistita, mentre se minacciano direttamente un alunno, o a esempio lo strattonano, allora scatterebbe il reato di maltrattamenti in famiglia.
Nel primo caso (violenza assistita) il minore sarebbe testimone di violenze fisiche e/o psicologiche, nel secondo caso (maltrattamenti in famiglia) sarebbe la persona che subisce le violenze fisiche e/o psicologiche.
Il caso
In una chat di classe erano emersi episodi di maltrattamenti, bambini strattonati o pesantemente ripresi e minacciati, che poi erano stati confermati sia dall’installazione di una telecamere che dalle dichiarazioni rese da molti bambini.
Il Tribunale, quindi, condannava gli insegnanti e successivamente la Corte d’Appello ravvisava la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia.
A tale conclusione la Corte era giunta in quanto gli atteggiamenti posti in essere dagli insegnanti erano abituali e, di fatto, i bambini vivevano in un clima di terrore.
Questa situazione, sempre secondo la Corte, aveva arrecato un gravissimo danno alla psiche dei bambini, soprattutto vista la loro tenera età.
Gli insegnanti decidevano di ricorrere in Cassazione in quanto, secondo la loro difesa, non poteva essere configurato il delitto di maltrattamenti in famiglia, né tanto meno poteva essere ravvisata una violenza assistita, in quanto, al più, poteva configurarsi un abuso dei mezzi di correzione.
La Corte di Cassazione respingeva la difesa degli insegnanti perché “esula dal perimetro applicativo di tale fattispecie qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da animus corrigendi”.
E ancora “il presupposto applicativo della fattispecie di cui all’art. 571 cod. pen. è un uso immoderato (appunto, ab-uso) di mezzi educativi che, però, per loro natura, devono essere pur sempre leciti”.
Questa sentenza risulta al contempo interessante e pericolosa.
Interessante poiché, soprattutto nelle scuole per l’infanzia capitano, basta vedere alcuni casi di cronaca, diversi episodi di violenza nei confronti dei bambini; dall’altra parte risulta pericolosa poiché nell’espressione mezzo educativo rientrano tantissime cose e ciò potrebbe avere due conseguenze negative.
La prima, impedire a un insegnante di svolgere il proprio lavoro per timore di vedersi contestata una responsabilità penale. La seconda una totale incertezza su quale sia un mezzo educativo correttamente utilizzato e quello che potrebbe essere considerato violenza psicologica.
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/settembre/30123bisbisbis.pdf
Sara Astorino, legale, consulente Aduc