L’“ONU DELLA MEDIAZIONE” IN CAMERA DI COMMERCIO

Oggi e domani, 40 centri internazionali  e 100 tra avvocati e mediatori, provenienti da 25 Paesi (come Africa, Russia, Stati Uniti, Nuova Zelanda) si confrontano sulle procedure e le normative della mediazione per risolvere le controversie nei rispettivi paesi.

Tra le novità: la Convenzione di Singapore sull’esecutività dell’accordo di mediazione tra parti di Stati diversi e il “Fast Track”, una nuova forma di mediazione “tailor made, un set di regole adattabile alle esigenze dei cittadini e delle imprese nazionali e internazionali.

Sono 104 le mediazioni internazionali gestite negli ultimi 3 anni dalla Camera Arbitrale di Milano, con parti provenienti da USA (15%), Germania (11%), UK (11%), Cina (9%), Paesi Bassi (7%).

Nel 2019 gestite in Camera Arbitrale 2 mediazioni e mezzo al giorno. L’accordo è raggiunto nel 70% dei casi. In 6 anni aumenta di 10 punti percentuali la quota di chi -dopo il primo incontro informativo- sceglie di procedere nella mediazione  …

 Milano, oggi e domani, si trasforma nella capitale mondiale della mediazione, strumento utile per le imprese a risolvere -in modo alternativo al tribunale ordinario- le controversie nazionali e internazionali, grazie alla Camera Arbitrale di Milano società della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – che ospita e organizza la 27° edizione del Forum globale dei Centri di mediazione (con UIA-Union Internationale des Advocats).

Il Forum, che si tiene ogni anno in una parte diversa del mondo, dopo 11 anni torna a riunirsi a Milano ed è diventato nel tempo la migliore occasione di networking e scambio di prassi tra i professionisti e i centri ADR (risoluzione alternativa delle controversie) di tutto il mondo. L’obiettivo è quello di confrontarsi, discutere e aprirsi a nuovi idee per migliorare le pratiche di mediazione del proprio Paese. Si registra quest’anno un’alta partecipazione dei Paesi dell’est e dell’ex Unione sovietica, motivati da un’apertura alle prassi più occidentali.

E sono 104 le mediazioni internazionali gestite dalla Camera Arbitrale di Milano della Camera di commercio negli ultimi tre anni, con almeno una parte straniera, proveniente da USA (15% dei casi), Germania (11%), Regno Unito (11%), Cina (9%), Paesi Bassi (7%), Spagna e Svizzera (6%), Lussemburgo (3%), ma anche da Cile, Messico, Arabia Saudita. Tra i temi del Forum la novità è rappresentata dalla Convenzione di Singapore, strumento centrale per disciplinare l’eseguibilità degli accordi di mediazioni con parti di Paesi diversi.

A Milano, dopo una prima fase sperimentale, è partito ufficialmente il “Fast Track”, un servizio di mediazione alternativo a quello regolato dal Decreto Lgs 28/2010, con ulteriori vantaggi per la maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze delle parti, riservatezza e velocità.

 

“Milano, per due giorni, grazie al Forum che sosteniamo – ha dichiarato Marco Dettori, Presidente  della Camera Arbitrale di Milano società della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – si pone come centro mondiale della mediazione e accende i riflettori sull’importanza di uno strumento apprezzato e sempre più utilizzato da imprese e cittadini per risolvere le controversie in maniera più rapida, più adattabile alle esigenze delle parti rispetto al processo ordinario”.

 

“Il funzionamento della giustizia ha un ruolo centrale nelle dinamiche positive di sviluppo economico in un dato territorio e i tempi rapidi nella risoluzione delle liti, anche con la diffusione di strumenti tempestivi ed efficaci come la conciliazione e l’arbitrato – ha dichiarato Marina Tavassi, Presidente della Corte d’Appello di Milano – è uno stimolo per accrescere l’attrattività e la reputazione del nostro Paese agli occhi degli investitori stranieri. L’esperienza virtuosa della Camera Arbitrale di Milano, punto di riferimento dell’ADR in Italia, ne è un esempio”.

 

La mediazione – ha dichiarato Stefano Azzali, Direttore Generale della Camera Arbitrale di Milano società della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sta attraversando in Italia un momento di ripensamento e auspichiamo di rilancio. I risultati ottenuti in quasi dieci anni all’introduzione della normativa sulla mediazione nel nostro paese ha dato risultati di innegabile rilievo. Ed è proprio in queste occasioni di networking e confronto internazionale tra i diversi approcci culturali e le differenti declinazioni pratiche che emerge l’interesse per il modello di mediazione italiano i cui echi si rinvengono in interventi normativi successivi di altri paesi europei”.  

 

Il Forum. Nato nel 2001 in seno all’UIA, Unione internazionale degli avvocati, dopo 11 anni torna a Milano, organizzato insieme alla Camera Arbitrale di Milano società della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Ha il supporto in Italia dell’Ordine degli Avvocati di Milano e dell’Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione e del Coordinamento della Conciliazione Forense. Tra i relatori, la Presidente della Corte d’Appello di Milano Marina Tavassi, la Presidente del Forum dei Centri internazionali di mediazione UIA Fabienne Van Der Vleugel e il Direttore generale della Camera Arbitrale di Milano Stefano Azzali.

Contenuti: si è parlato, in particolare, di approcci innovativi e nuovi modi di gestire la mediazione, del ruolo ormai riconosciuto della tecnologia, dei profili etici della professione di mediatore, delle opportunità e degli ostacoli della mediazione commerciale e delle novità introdotte dalla Convenzione di Singapore. Focus su Africa, grazie alla partecipazione dell’organizzazione internazionale  OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), che si occupa di armonizzazione del diritto commerciale in Africa.

 

Mediazione in Camera Arbitrale di Milano. Fotografia di un anno: nel 2019 conclusi 929 procedimenti per un valore medio di 230 mila euro e una durata in media di 81 giorni. Quando le parti scelgono di risolvere la lite con una mediazione l’accordo è raggiunto nel 70 % dei casi. Non è solo la legge a spingere le parti verso la mediazione: in un caso su 5 il ricorso alla mediazione è una scelta volontaria delle parti per risolvere la propria controversia con questo strumento ritenuto più efficace e adattabile alle esigenze. In 6 anni (2014-2019) cresce di 10 punti percentuali (dal 20,62% del 2014 al 30% del 2019) la quota di persone che scelgono di procedere nella mediazione dopo il primo incontro informativo. Temi principali in ordine di diffusione: locazione, responsabilità civile, contratti finanziari, successioni, compravendita, condominio, energia, diffamazione, comodato, servizi.

 

Focus Convenzione di Singapore. Cosa è a cosa serve e quali vantaggi. La convenzione di Singapore, ad oggi siglata da 48 Stati tra cui Cina e Stati Uniti, riguarda l’esecutività degli accordi raggiunti in mediazioni internazionali in materia commerciale ed è stata sviluppata dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) con lo stesso spirito della Convenzione di New York del 1958 per l’esecutività dei lodi arbitrali. La parte che ha concluso un accordo di mediazione, in caso di non spontanea esecuzione, potrà rivolgersi direttamente al Tribunale dello Stato in cui viene chiesta l’esecuzione, anziché ottenere in primo luogo una sentenza giudiziaria per violazione del contratto. Il Tribunale applicherà l’accordo di mediazione in conformità con il regolamento interno dello Stato e alle condizioni stabilite nella Convenzione.

La mediazione “fuori decreto”: le Fast Track Mediation Rules (FTMR) costituiscono un regolamento “base” ampiamente adattabile alle esigenze specifiche di cittadini e imprenditori che intendono utilizzarla. Sono regole totalmente svincolate dal Decreto legislativo 28/2010 che disciplina la mediazione in Italia. Sono indicate nei casi in cui le parti abbiano bisogno di adattare la procedura alle proprie necessità ed esigenze strategiche: ad esempio, per nominare un mediatore conosciuto e apprezzato da entrambe o che possieda specifiche skills o che sia di una determinata nazionalità oppure non abbiano necessità del titolo esecutivo immediatamente spendibile in Italia.

Casi internazionali di mediazione gestiti in Camera Arbitrale di Milano

Primo caso. Italia – Ungheria. Un’impresa italiana e una ungherese hanno in essere un contratto da più di 3 anni di fornitura di prodotti semilavorati che vengono poi integrati nel processo produttivo della committente. Improvvisamente l’impresa ungherese contesta la qualità di una partita di prodotti. Nasce un contenzioso e dopo un paio di mesi le parti si incontrano in mediazione. La parte italiana sostiene che le contestazioni della controparte siano strumentali per risolvere anticipatamente il contratto. In effetti, la parte ungherese ha trovato un fornitore che produce a condizioni economiche migliori. La parte ungherese ritiene invece che l’impresa italiana non sia affidabile e che trovare un fornitore alternativo sia stato indispensabile. Sono intenzionati a chiedere i danni. Il punto nodale della mediazione è ripristinare il dialogo tra le parti. Il mediatore riesce a comprendere quali ragioni avessero condotto le due parti a stringere (anni prima) un accordo commerciale. Fino al momento della crisi, i rapporti erano stati eccellenti. Da un anno l’impresa italiana è gestita dal figlio del proprietario (mancato improvvisamente) e questo ha inevitabilmente causato grossi problemi. Da parte ungherese si ammette che esistono pressioni da parte delle proprietà (tedesca) affinché vengano ridotti i costi e aumentati gli standard qualitativi. Alla fine entrambe le parti ammettono una propria parte di corresponsabilità e convengono che sia opportuno trovare una soluzione. Nessuna delle due ha interesse ad iniziare una causa lunga e costosa. Ma come uscirne? Esplorando la situazione emerge che la parte italiana ha impegnato una rilevante quantità di materia prima, ancora stoccata presso il proprio magazzino e utile solo per la produzione del cliente ungherese. La soluzione: la parte ungherese versa a quella italiana una somma pari al mancato guadagno di circa un anno di contratto e si impegna anche a fare acquistare la materia prima al nuovo fornitore cui, nel frattempo, si è rivolto.

2^ caso. Italia – Australia. Le parti, un’impresa italiana e una multinazionale australiana, giungono in mediazione su indicazione del giudice (italiano) che ha rilevato la presenza di una clausola di mediazione nel contratto in essere tra le parti. Si tratta della contestazione sulla qualità di un prodotto fornito dalla parte australiana a quella italiana. Il confronto inizialmente stentato e freddo, diventa progressivamente sempre più interessante e costruttivo. La trattativa è comunque serrata e solo la paziente opera diplomatica del mediatore riesce a costruire un’ipotesi credibile che viene conclusa… a distanza. L’ultima offerta viene infatti formulata da una delle parti che nel frattempo si è allontanata e ha raggiunto l’aeroporto. L’accordo viene quindi concluso un secondo prima di accedere al gate per salire sull’aereo.

3^caso. Italia Germania. Marito e moglie hanno deciso di separarsi. C’è un accordo sulla gestione dei figli ma l’aspetto economico è da definire. La parte più importante riguarda il passaggio di proprietà della casa (dal marito alla moglie). La mediazione sembrerebbe piuttosto semplice. Dopo un paio di incontri si stabilisce un’intesa e le parti si danno appuntamento (con il mediatore) per definire in modo conclusivo l’accordo. Le incertezze della (ex) moglie e il nervosismo dell’ex marito creano però intoppi. Qui sono gli avvocati a giocare un ruolo importante nel lavorare fianco a fianco con il mediatore, smussando gli angoli e aiutando i due ex coniugi a fare ogni valutazione necessaria anche per il bene dei figli. La firma viene infine apposta e la separazione può quindi procedere in modo ragionevolmente sereno.