L’irregolarità di una gara d’appalto può dipendere da comportamenti corruttivi praticati nell’ambito della stessa, anche in assenza di sentenza penale di condanna

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Con decisione del 7 dicembre 2007, la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Nazionale reti e mobilità 2007 -2013. Tra i beneficiari dei relativi finanziamenti rientra anche ANAS Spa per il costo delle opere afferenti la S.S. 96 -progetto dei lavori di ammodernamento del tronco fine Variante di Toritto – Modugno. In esito alla gara bandita da Anas, la commessa è stata aggiudicata in favore dell’RTI composto da Aleandri S.p.A. e da CCC Società Cooperativa, che ha proceduto alla realizzazione dell’opera. Tuttavia il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con provvedimento del 10 giugno 2020, ha disposto il recupero delle somme già erogate in favore di ANAS, dichiarando non dovuto, in quanto “spesa irregolare”, il residuo importo non ancora erogato. All’origine della predetta decisione del MIT vi sono indagini penali che hanno messo in luce l’esistenza di un sistema corruttivo coinvolgente taluni funzionari di ANAS, tra i quali due membri della Commissione aggiudicatrice dei lavori.

ANAS ha impugnato l’ordine di recupero delle somme erogate innanzi al TAR Lazio, il quale si è rivolto alla Corte di Giustizia per sapere se:

– la nozione di «irregolarità», legittimante il recupero delle somme, sia applicabile al caso concreto, cioè in assenza di una sentenza di condanna penale e in mancanza di prove circa l’illegalità dell’aggiudicazione;

– in caso di irregolarità, gli Stati membri siano tenuti ad applicare automaticamente un tasso di rettifica finanziaria del 100 % oppure possano stabilire il tasso caso per caso.

Con la sentenza resa in data odierna, la Corte statuisce che:

– la nozione di «irregolarità» -da interpretare in maniera ampia- comprende comportamenti che possono essere qualificati come atti di corruzione praticati nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente per oggetto la realizzazione di lavori cofinanziati da un fondo strutturale dell’Unione, e per i quali è stata avviata una procedura amministrativa o giudiziaria, anche quando non è provato che tali comportamenti abbiano avuto un’incidenza reale sulla procedura di selezione dell’offerente e che non sia stata constatata alcuna incidenza effettiva sul bilancio dell’Unione.

– in caso di «irregolarità», gli Stati membri, per determinare la rettifica finanziaria applicabile, devono procedere ad una valutazione caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto in particolare della natura e della gravità delle irregolarità constatate e della loro incidenza finanziaria per il fondo interessato.