La Meta Platforms Ireland Ltd ha proposto due impugnazioni contro le sentenze del Tribunale dell’Unione europea che hanno confermato la legittimità delle decisioni con cui la Commissione europea le aveva chiesto di fornire documenti interni individuati mediante combinazioni di termini di ricerca elettronici. Tali richieste rientravano nell’ambito di un’indagine per abuso di posizione dominante, riguardante in particolare l’utilizzo dei dati (Facebook Data) e il servizio Facebook Marketplace.
Le controversie hanno origine da due decisioni della Commissione adottate nel 20201, con le quali quest’ultima, sulla base del regolamento di procedura in materia di concorrenza2, aveva richiesto la comunicazione di documenti interni conservati da alcuni responsabili dell’impresa relativi a diversi anni. A seguito di procedimenti sommari3, la Commissione aveva adottato decisioni di modifica che integravano una procedura di virtual data room destinata a disciplinare l’accesso a taluni documenti contenenti dati personali sensibili. Con due sentenze del 24 maggio 20234, il Tribunale ha respinto i ricorsi della Meta Platforms Ireland, dichiarando in particolare che le richieste di informazioni erano sufficientemente motivate, necessarie e proporzionate e che rispettavano il diritto al rispetto della vita privata e il principio di buona amministrazione.
Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Athanasios Rantos propone alla Corte di respingere entrambe le impugnazioni e di confermare le sentenze del Tribunale. Egli ritiene che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nella valutazione della necessità delle informazioni richieste né nell’esame delle garanzie relative alla loro comunicazione.
L’avvocato generale ricorda che la Commissione dispone, in forza del regolamento di procedura in materia di concorrenza, di un ampio potere di indagine che le consente di richiedere tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti. L’obbligo di motivazione impone alla Commissione di indicare l’oggetto della sua indagine e i sospetti che intende verificare, senza dover procedere a una qualificazione giuridica esaustiva né dimostrare, in tale fase, la pertinenza individuale di ciascun documento richiesto.
L’avvocato generale ritiene che il Tribunale abbia correttamente confermato la legittimità delle decisioni della Commissione, rilevando che i termini di ricerca utilizzati soddisfacevano il principio di necessità previsto dal regolamento di procedura in materia di concorrenza. Egli sottolinea che il Tribunale ha stabilito, senza travisamenti, che la Commissione poteva ragionevolmente ritenere che i documenti così individuati potessero contribuire alla verifica delle presunte infrazioni, nonostante la presenza di numerosi documenti non pertinenti.
Rileva inoltre che l’esame della necessità e della proporzionalità non può fondarsi su criteri puramente quantitativi, che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nella scelta delle sue tecniche di indagine e che le garanzie procedurali relative alle richieste di informazioni, distinte da quelle applicabili alle ispezioni, erano sufficienti, cosicché il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel respingere i motivi di ricorso sollevati.
L’avvocato generale ritiene che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che la Commissione poteva richiedere documenti misti, vale a dire documenti contenenti sia dati personali sia altre informazioni, senza ricorrere alla procedura della virtual data room, poiché tale trattamento è inerente alle sue funzioni di interesse pubblico in materia di concorrenza. Egli rileva che il controllo di proporzionalità è stato correttamente applicato, poiché i documenti citati dalla ricorrente non contengono dati sensibili e l’accesso della Commissione è strettamente limitato e regolamentato, senza interferenze sproporzionate nella vita privata.
