Il rilievo segnaletico non può essere imposto sistematicamente ma deve essere chiaramente motivato, pena l’annullamento della sanzione penale prevista per il rifiuto di sottoporvisi…
Nel maggio 2020 HW è stato sottoposto a fermo a Parigi (Francia) per aver organizzato una manifestazione senza preavviso e per ribellione. Durante il suo fermo di polizia, egli ha rifiutato di sottoporsi a un rilievo segnaletico (di tipo dattiloscopico e fotografico).
Tale rifiuto è valso a HW una condanna, sebbene egli sia stato prosciolto dall’imputazione all’origine del rilievo segnaletico previsto. Egli ha contestato la sua colpevolezza sostenendo che la normativa francese applicabile non era conforme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali in ambito penale.
È in tale contesto che la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha adito la Corte di giustizia. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione consenta alle autorità nazionali di effettuare sistematicamente rilievi dattilografici e fotografici su qualsiasi persona sospettata di un reato, senza dover giustificare tale misura caso per caso. Lo stesso giudice chiede inoltre se una persona possa essere perseguita penalmente per aver rifiutato di sottoporvisi, anche qualora non venga infine perseguita penalmente per il reato di cui era sospettata.
Nella sua sentenza, la Corte chiarisce i requisiti imposti alle autorità nazionali quando effettuano la raccolta di dati biometrici (impronte digitali, fotografie) a fini di indagine penale.
Anzitutto, la Corte ricorda che i dati biometrici rientrano tra i dati personali sensibili ai sensi del diritto dell’Unione, il che impone una protezione rafforzata: il loro trattamento è autorizzato solo se strettamente necessario 4 e se esistono garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato.
La Corte rileva che la mera sussistenza di una o più ragioni plausibili di sospettare un reato non è sufficiente a giustificare la raccolta di dati biometrici. Ogni decisione di effettuare un rilievo segnaletico deve quindi essere corredata di una motivazione chiara, anche solo succinta, che consenta all’interessato di comprendere le ragioni della misura e di esercitare il suo diritto di ricorso. Tale obbligo di motivazione non costituisce un onere eccessivo per detta autorità, poiché tale raccolta non può rivestire carattere sistematico.
La Corte precisa inoltre che una normativa nazionale che renda sistematici tali rilievi, senza che l’autorità di polizia competente possa valutare individualmente tale necessità, sarebbe contraria al diritto dell’Unione in quanto condurrebbe a una raccolta di dati biometrici svolta in modo indifferenziato e generalizzato. Il diritto nazionale deve quindi precisare le finalità concrete della raccolta.
