La nozione di «diritto di visita» comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti

La sig.ra Neli Valcheva, cittadina bulgara, è la nonna materna di un minore nato nel 2002. A seguito del divorzio dei suoi genitori, il minore risiede abitualmente in Grecia con suo padre, cittadino greco.

 

La nonna del minore desidera ottenere un diritto di visita. Ritenendo impossibile per lei mantenere contatti di qualità con suo nipote e avendo sollecitato invano il sostegno delle autorità greche, essa si è rivolta alla giustizia bulgara per stabilire le modalità di esercizio del diritto di visita nei confronti del nipote. La sig.ra Valcheva ha chiesto di poter vedere regolarmente il nipote un week-end al mese e di poterlo ospitare a casa propria due volte all’anno per un periodo di due o tre settimane durante le vacanze del giovane.

I giudici bulgari di primo grado e di appello hanno respinto la domanda per proprio difetto di competenza, in quanto un regolamento dell’Unione (regolamento Bruxelles II bis) [1] prevede la competenza dei giudici dello Stato membro nel quale il minore risiede abitualmente (nella specie, tali giudici sono quelli greci).

Adito in ultima istanza, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) ritiene che, al fine di determinare il giudice competente, sia essenziale sapere se il regolamento Bruxelles II bis si applichi o no al diritto di visita dei nonni.

Nella sua sentenza odierna, la Corte di giustizia constata, anzitutto, che la nozione di «diritto di visita» ai sensi del regolamento Bruxelles II bis deve essere interpretata in modo autonomo. Dopo aver ricordato che questo regolamento riguarda tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale e che il diritto di visita è considerato come una priorità, la Corte rileva che il legislatore dell’Unione ha scelto di non limitare il numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale o di un diritto di visita. Così, secondo la Corte, la nozione di «diritto di visita» comprende non soltanto il diritto di visita dei genitori nei confronti del loro figlio minore, ma anche quello di altre persone con le quali è importante che tale minore intrattenga relazioni personali, segnatamente i suoi nonni.

La Corte precisa anche che, al fine di evitare l’adozione di misure confliggenti da parte di giudici differenti e nell’interesse superiore del minore, uno stesso giudice deve statuire sui diritti di visita, in linea di principio quello della residenza abituale del minore.

[1] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).