
La sentenza n. 21896 emessa dalla Corte di Cassazione in data 30 Luglio 2025 (1), se correttamente e reiteratamente applicata, può divenire un utile esempio, nonché deterrente, per tutte le cause sul risarcimento dei danni da incidente stradale causato dallo stato di ebbrezza del conducente.
Con questa sentenza la Corte ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale chi mette in circolazione, o comunque non impedisca la messa in circolazione, di un qualsiasi veicolo in chiare condizioni di insicurezza, concorre al danno.
Il conducente, infatti, prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza, lo stesso deve fare il trasportato che accetta i rischi della circolazione.
Chi, quindi, volontariamente viaggia su un’autovettura palesemente pericolosa o condotta da una persona ubriaca, drogata o priva di patente, partecipa alla condotta e nulla potrà chiedere nel caso in cui rimanga danneggiato.
Si legge in sentenza: “l’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all’ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti”.
Il caso
Il terzo trasportato perdeva la vita in un incidente stradale in quanto il conducente, nonché proprietario del mezzo, guidando in stato di ebbrezza, perdeva il controllo della propria vettura in prossimità di una curva.
La vettura si schiantava contro un muro di recinzione.
I parenti del de cuius agivano nei confronti del conducente, e dell’Assicurazione, chiedendo il risarcimento del danno.
L’assicurazione si opponeva alla richiesta sostenendo che il terzo trasportato aveva cooperato alla produzione del danno (concorso di colpa).
Il Tribunale e la Corte d’Appello prima e la Corte di Cassazione poi accoglievano la tesi dell’assicurazione.
Nel corso del giudizio era emerso che non solo il conducente aveva un tasso alcolemico ben superiore alla norma, ma che anche il terzo trasportato aveva un tasso alcolemico elevatissimo.
Entrambi, quindi, avrebbero dovuto essere coscienti di non potersi mettere alla guida o comunque il terzo trasportato avrebbe potuto anche scegliere, visto il proprio stato e quello dell’amico, di non salire a bordo dell’autovettura.
Nel momento in cui il terzo ha scelto di salire a bordo pur consapevole dello stato di ebbrezza del proprio amico, ha accettato le conseguenze dannose derivanti da quella condotta illecita.
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/settembre/Corte-di-Cassazione-Sezione-3-.pdf
Sara Astorino, legale, consulente Aduc