Dobbiamo purtroppo segnalare una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 27499/2025 della Sezione Tributaria (1), che crea una differenza, a nostro parere ingiustificabile, in ordine alle regole da seguire per ritenere valida una notifica.
Accade spesso che una pretesa creditoria, e non solo, possa essere respinta per irregolarità nel procedimento di notifica. Magari che le multe arrivino oltre il termine previsto dalla Legge, che siano inoltrare all’indirizzo sbagliato. In questi casi chi pretende il pagamento deve dimostrare di aver correttamente effettuato la notifica per non incorrere nelle prescrizioni e decadenze previste dalla Legge.
Tali principi, e il rispetto dell’onere della prova, assumono particolare rilevanza soprattutto nelle cause tributarie, quando i contribuenti eccepiscono la violazione delle regole del procedimento di notifica.
Tuttavia, a seguito di questa pronuncia della Cassazione, si è creato uno squilibrio tra le regole applicate all’Agenzia delle entrate, o comunque all’Erario, e le regole che i cittadini sono tenuti a seguire in tema di notifica.
Prima di questa sentenza la mancanza della relata di notifica, ovvero il verbale cronologico e dettagliato redatto dall’Ufficiale giudiziario, dava la possibilità al contribuente, di eccepire l’inesistenza giuridica della notifica dell’atto, così come accade in un qualsiasi altro procedimento.
Con questa sentenza, invece, la Cassazione ha previsto una semplificazione per la notifica degli atti tributari, facendo riferimento all’articolo 14 del dl. n.890 del 1982. Di conseguenza solo l’Agenzia delle Entrate potrà spedire direttamente il plico raccomandato con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione necessaria dell’ufficiale giudiziario.
La relata di notifica, che continua ad essere obbligatoria in tutti gli altri procedimenti e per chiunque non sia Agenzia delle Entrate, in questo caso perde la sua natura di elemento costitutivo della validità dell’atto.
Come si farà ad avere la prova della ricezione?
Esclusivamente riferendosi all’avviso di ricevimento (la cartolina bianca o rosa), senza che vi sia più la necessità di annotazione specifica sulla qualifica del consegnatario o sulla dinamica della consegna, purché il plico giunga a destinazione.
Quindi, se l’Agenzia delle Entrate dimostra, tramite l’avviso di ricevimento, che il plico è stato recapitato, sarà il destinatario/contribuente a dover dimostrare di essere stato nell’impossibilità incolpevole di avere notizia dell’atto.
Una decisione che suscita sdegno perché la certezza del diritto e l’uguaglianza della Legge implicherebbero, almeno in teoria, che vi fossero regole e diritti uguali per tutti.
Invece, in questo caso, l’Agenzia delle Entrate, che difficilmente può qualificarsi come soggetto debole, ottiene un vantaggio utile per richiedere somme che potrebbero essere non dovute anche solo per essere stata la notifica ricevuta da un soggetto incapace!
1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2026/gennaio/Corte-di-Cassazione-Sezione-TR.pdf
Sara Astorino, legale, consulente Aduc
