Il Condominio. Ripartizione spese solo per uso effettivo servizi comuni e valore reale proprietà

La Corte di Cassazione sez. II, con sentenza n. 4827 del 03.03.2026, è ritornata sul tema della ripartizione delle spese in materia di condominio negli edifici sostenute, in questo caso, per la pulizia delle scale condominiali.

La vicenda giudiziaria traeva origine dalla domanda di revisione delle tabelle millesimali ex art. 69 delle disp. att. c.c., avanzata da una condomina, secondo la quale poiché alcuni appartamenti avevano aumentato la propria superficie per aver incorporato le soffitte divenute locali abitabili, tale circostanza aveva inciso sul valore proporzionale delle unità immobiliari, con conseguenti errori nella ripartizione delle spese relative alle scale.

Accolta la domanda in primo grado e in secondo grado con disposizione della revisione delle tabelle, i condomini soccombenti presentavano ricorso avanti la Corte di Cassazione.

La Suprema Corte nel rigettare il ricorso ha ribadito il principio consolidato che la ripartizione delle spese condominiali deve rispecchiare l’uso effettivo dei servizi comuni e il valore delle proprietà. Cosicché anche per le spese di pulizia scale, la ripartizione deve essere effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono e all’utilità che ne traggono i singoli condomini.

Alla luce di quanto sopra la Corte ha quindi ritenuto legittima l’esclusione dalle spese per la pulizia delle scale condominiali per il condomino che accedeva al proprio appartamento senza utilizzare l’androne di ingresso e alle scale di proprietà del condominio (disponeva esclusivamente di un accesso esterno) ovvero di quelli che abitano nei piani terreni o seminterrati, “quando per le condizioni oggettive dei luoghi essi non fruiscono in concreto dell’inerente servizio”.

Chiara Focardi
legale, consulente Aduc