Guerra in Ucraina: il Tribunale conferma le misure restrittive nei confronti di Positive Group PAO, un’entità che opera nel settore informatico russo

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A seguito dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina nel 2022, l’Unione europea ha adottato una serie di misure restrittive. Nel 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una decisione 1 al fine di ampliare i criteri che consentono di prendere in considerazione persone o entità mediante tali misure. Un nuovo criterio (in prosieguo: il «criterio IT») consente infatti di congelare i fondi e le risorse economiche di entità che operano nel settore informatico russo titolari di una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo (FSB) o di una licenza di «armi e attrezzature militari» rilasciata dal Ministero russo dell’Industria e del commercio.
Su tale base, Positive Group PAO è stata inserita nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive nel giugno 2023, ed è stata mantenuta in tale elenco nel settembre 2023, nel marzo e nel settembre 2024. Holding di un conglomerato russo che comprende la AO Pozitiv Teknolodzhiz, essa opera nel settore informatico e della cibersicurezza ed è titolare di una licenza amministrata dall’FSB.
Positive Group PAO ha chiesto l’annullamento del suo inserimento e del suo mantenimento nell’elenco. Nella sentenza pronunciata in data odierna, il Tribunale respinge il suo ricorso.
Per quanto riguarda la contestazione da parte di Positive Group PAO della legittimità del criterio IT, il Tribunale dichiara, in primo luogo, che tale criterio rispetta i principi di prevedibilità e di certezza del diritto in quanto definisce in modo chiaro e oggettivo una categoria limitata di persone: le entità operanti nel settore informatico russo e titolari di una licenza dell’FSB o di una licenza di «armi e attrezzature militari».
In secondo luogo, il Tribunale ritiene che il criterio IT non sia manifestamente sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive. Tale criterio è infatti necessario allo scopo di aumentare la pressione esercitata sulle autorità russe affinché queste ultime pongano fine alle loro azioni e in particolare alla guerra dell’informazione. Essendo in collegamento con i servizi di sicurezza russi, le persone giuridiche, le entità o gli organismi interessati alimentano, direttamente o indirettamente, la capacità della Russia di condurre le sue azioni e politiche volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Esso precisa al riguardo che il criterio IT, non imponendo al Consiglio di provare una partecipazione effettiva dell’entità interessata a tali azioni, non è manifestamente inadeguato rispetto a detti obiettivi e non può quindi essere considerato sproporzionato.
In terzo luogo, il Tribunale considera che il criterio in questione non arreca un pregiudizio sproporzionato alla libertà d’impresa. Tenuto conto degli obiettivi essenziali delle misure restrittive, il Consiglio, senza superare i limiti del suo potere discrezionale, ha potuto ritenere che i pregiudizi derivanti da tale criterio fossero adeguati e necessari per aumentare la pressione sulla Russia.

Per quanto riguarda gli errori di valutazione invocati, il Tribunale precisa che la persona designata negli atti del Consiglio è Positive Group PAO in quanto entità e non in quanto persona giuridica. Sebbene la sua società figlia sia giuridicamente distinta, il Consiglio ha potuto validamente ritenere che Positive Group PAO esercitasse un’influenza decisiva su di essa, la quale non è un’entità autonoma. Poiché tale società figlia possiede una licenza FSB, sussistono i presupposti per l’applicazione del criterio IT per Positive Group PAO in quanto entità. Il Tribunale conclude pertanto che il Consiglio non è incorso in un errore di valutazione inserendo e mantenendo Positive Group PAO nell’elenco.