Il consumatore può chiedere la restituzione delle puntate perse a operatori stabiliti in un altro Stato membro, qualora i giochi di cui trattasi fossero vietati nel suo Stato di residenza…
Due società stabilite a Malta, titolari di una licenza rilasciata dall’autorità maltese competente in materia di giochi d’azzardo, propongono su Internet giochi di slot machine virtuali nonché scommesse sui risultati delle estrazioni di lotterie. I loro servizi erano accessibili, tra l’altro, in Germania. Tra il giugno 2019 e il luglio 2021, un giocatore residente in Germania si è avvalso di tali servizi e ha perso diverse puntate.
All’epoca dei fatti, il diritto tedesco vietava, in linea di principio, i giochi d’azzardo online. Erano ammesse solo talune attività limitate, quali le scommesse sportive e ippiche, nonché talune lotterie. I giochi di slot machine virtuali e le scommesse sui risultati delle estrazioni di lotterie rientravano invece nel divieto. Il giocatore ha quindi proposto un’azione per ottenere la restituzione delle somme perse. I suoi diritti sono stati successivamente ceduti a una società, che ha proseguito tale azione dinanzi a un giudice maltese.
Detto giudice chiede alla Corte di giustizia se la libera prestazione dei servizi osti a una normativa nazionale di questo tipo qualora l’operatore disponga di una licenza in un altro Stato membro. Esso si interroga altresì sugli effetti di una successiva riforma del diritto tedesco, che ha sostituito il divieto generale con un sistema di autorizzazione preventiva, nonché sulla possibilità di riconoscere la nullità del contratto e di ordinare la restituzione delle puntate perse.
Nella sua sentenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che vieta l’organizzazione online di giochi da casinò, di giochi di slot machine e di talune scommesse, quali le scommesse sui risultati delle estrazioni di lotterie, allo scopo di incanalare l’attività di gioco verso circuiti controllati e di contrastare i mercati paralleli. La Corte dichiara inoltre che il diritto dell’Unione non osta né a che siano riconosciute le conseguenze giuridiche di un siffatto divieto nonostante la successiva istituzione di un regime di autorizzazione, né alla nullità dei contratti conclusi in violazione di tale divieto, né a un’azione civile per ottenere la restituzione delle puntate perse.
I giochi d’azzardo online costituiscono servizi ai sensi dei Trattati dell’Unione, la cui libera prestazione può essere limitata per ragioni imperative di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e dell’ordine sociale. In assenza di armonizzazione e tenuto conto delle divergenze morali, culturali e sociali tra gli Stati membri, questi ultimi dispongono di un margine di discrezionalità per determinare il livello di tutela ricercato.
Una normativa volta a incanalare l’istinto al gioco d’azzardo verso circuiti controllati e a contrastare i mercati paralleli persegue obiettivi legittimi. I giochi online presentano al riguardo rischi specifici maggiori rispetto ai giochi in luoghi fisici, connessi in particolare all’accesso permanente, all’isolamento e all’anonimato del giocatore, all’assenza di controllo sociale, alla frequenza potenzialmente illimitata e alla loro attrattiva per i giovani e per il pubblico vulnerabile.
In tale contesto, uno Stato membro può vietare i giochi da casinò online, comprese le slot machine, nonché talune scommesse online, autorizzando nel contempo altre forme di gioco, anche in luoghi fisici, o assoggettando taluni giochi online a regimi distinti. Né l’esistenza di una domanda considerevole da parte di giocatori di slot machine online, né il fatto che l’operatore sia legalmente stabilito e controllato in un altro Stato membro che persegue obiettivi simili sono sufficienti a dimostrare l’incoerenza o l’inidoneità di un siffatto divieto, rimanendo ciascuno Stato libero di fissare il proprio livello di tutela.
La successiva sostituzione in Germania, a partire dal 1°luglio 2021, di un divieto generale con un sistema di autorizzazione preventiva non pregiudica, di per sé, né la coerenza né la validità del regime precedente, potendo una tale evoluzione rientrare in una politica di espansione controllata volta a orientare i giocatori verso un’offerta autorizzata. Del pari, l’istituzione di un periodo transitorio non impedisce di trarre dal divieto allora in vigore conseguenze giuridiche per il periodo precedente.
Il diritto dell’Unione non osta quindi, in linea di principio, all’accertamento della nullità di un contratto concluso tra un consumatore e un operatore stabilito in un altro Stato membro avente ad oggetto servizi vietati nello Stato del consumatore.
Infine, l’azione per ottenere la restituzione delle puntate perse non è contraria al diritto dell’Unione. La nullità del contratto e i suoi effetti sono disciplinati dal diritto nazionale applicabile, nella fattispecie il diritto tedesco. In quanto la normativa è compatibile con le norme dell’Unione relative alla libera prestazione dei servizi, tale nullità costituisce la conseguenza dell’illegittimità del contratto. La partecipazione del consumatore a tali giochi, nonostante l’esistenza di una licenza in un altro Stato membro, non è sufficiente a configurare un abuso del diritto ai sensi del diritto dell’Unione, e l’accertamento di un’eventuale malafede al riguardo rientra nel diritto nazionale.
