Genitore non paga il contributo al mantenimento? Ci pensa il datore di lavoro! Il servizio di Aduc

Una delle maggiori problematiche legate all’affidamento dei minori è il mancato versamento del contributo al mantenimento da parte del genitore non collocatario prevalente.

Spesso non si tratta di un’impossibilità oggettiva, non esistono scusanti sul punto, ma di una scelta consapevole che si traduce in un danno per i minori.

Cosa fare, quindi, se il genitore tenuto al pagamento non paga, paga meno del dovuto o paga con notevole ritardo?

Molteplici le “soluzioni” ma la più cautelativa dei diritti del minore e del suo benessere è fornita dall’art. 473Bis.37 cpc.

Articolo che prevede un istituto, introdotto dalla recente Riforma Cartabia: la richiesta di pagamento diretto al terzo.

Il creditore, anche personalmente e senza rivolgersi ad un legale, può chiedere direttamente al datore di lavoro della parte inadempiente di versare la somma che il Tribunale ha stabilito in favore del minore a titolo di contributo al mantenimento.

Procedura che – attenzione – non può essere utilizzata per recuperare le somme non versate in passato, situazione per cui occorre rivolgersi ad un legale e seguire una diversa procedura.

Per attivare la procedura di richiesta di pagamento diretto, è necessario che l’inadempimento sia reiterato. Non basta ad esempio che un mese il genitore non abbia pagato o abbia pagato in ritardo.

Occorre quindi intimare con una raccomandata a/r o pec al debitore chiarendo che se non provvederà entro un tot tempo ci si rivolgerà al datore di lavoro.

Se l’intimazione non viene adempiuta, si potrà “notificare” la richiesta di pagamento direttamente al datore di lavoro e al genitore inadempiente.

“Notifica” che il genitore creditore dovrà chiedere all’Unep (Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti)  del Tribunale competente, che vi provvederà tramite ufficiali giudiziari.

Il datore di lavoro che  riceve la notifica è obbligato, dal mese successivo alla ricezione, a versare direttamente al genitore creditore il contributo al mantenimento. Se non lo fa sarà lui stesso destinatario (e non più l’altro genitore) di procedure esecutive per recuperare il credito.

Aduc si è organizzata in merito. E fornisce un servizio per seguire il genitore creditore nella procedura. Online tramite il proprio web o in presenza a Firenze, martedì e mercoledì previo appuntamento (https://www.aduc.it/info/consulenza.php o 055290606).

Sara Astorino, legale, consulente Aduc