Fisco: entro il 30 novembre il saldo di Irpef e Ires

I contribuenti, tra le imposte, sono tenuti a pagare anche quelle sul reddito, a seconda si tratti di persona fisica o società di persone o di capitali o enti equiparati. In generale, i versamenti delle imposte sui redditi avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, in base all’importo.

 

Le imposte sul reddito sono due: Irpef e Ires

L’Irpef è l’imposta che ognuno paga sul reddito prodotto personalmente, derivante da una delle 6 tipologie di rendite previsti dal legislatore che sono: fondiari, da fabbricati, di lavoro autonomo, di capitale, diversi e da lavoro dipendente. Sulla somma di questi redditi si pagherà l’imposta. Si paga a giugno il saldo ed il primo acconto per l’anno successivo e a novembre il secondo acconto.

Sono tenuti a pagarla:

  1. residenti in Italia per risorse e reddito maturato sia entro che fuori i confini nazionali
  2. non residenti in Italia per reddito conseguito in Italia
  3. società di persone e capitali
  4. ditte individuali
  5. società semplici

Le aliquote

L’ammontare da pagare varia proporzionalmente in base al reddito complessivo annuale:

  • 23 per cento fino da zero a 15.000 euro;
  • 27 per cento tra 15.001 e 28.000 euro;
  • 38 per cento da 28.001 a 55.000 euro;
  • 41 per cento da 55.001 a 75.000;
  • 43 per cento oltre 75.000.

Le detrazioni

Esse permettono di ridurre l’imposta lorda, determinando così quella netta. Vengono riconosciute per spese sostenute dal contribuente, oppure sono legate alla sua condizione, come quella di lavoro dipendente, pensionato, persona che ha familiari a carico e così via.

Le deduzioni

Con la deduzione un certo importo viene sottratto dal reddito imponibile prima che su questo vengano applicate le aliquote dell’imposta.

Quando versare

Salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi Pf e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.

Attenzione: il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può determinare gli acconti da versare sulla base di tale imposta inferiore.

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione). In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

L’Ires, invece, è l’imposta sul reddito delle società. Essa viene determinata attualmente applicando un’aliquota unica, la cui entità è variata nel corso degli anni. E’ stata fissata al 24% dalla Legge Stabilità del 2016.

Sono soggetti passivi dell’IRES:

  • società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
  • enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale;
  • enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno come oggetto l’esercizio di attività commerciale;
  • società ed enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, ma che svolgono una parte dell’attività in Italia.

Deducibilità

Non tutti i costi sono deducibili ed alcuni non lo sono interamente: il costo di un’auto o della benzina, ad esempio, sono deducibili al 20%; le multe, invece, sono un costo indeducibile. Quando si sono considerate le variazioni legate alla deducibilità dei costi si applica l’aliquota.

Superammortamento del 130%

Si tratta della supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. La legge di Bilancio 2017 ha prorogato il superammortamento al 31 dicembre 2019. Si accede in maniera automatica, in fase di redazione di bilancio, tramite autocertificazione. Si applica agli investimenti effettuati nel 2018, con la possibilità di completare l’investimento entro il 31 dicembre 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La data di completamento dell’investimento è il 30 giugno 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Iperammortamento del 250%

È la supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing. Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione.

Si applica agli investimenti, spiega il Ministero dello sviluppo economico, effettuati nel corso del 2018, con la possibilità di completare l’investimento entro il 31 dicembre 2019 se entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per investimenti superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017.

I versamenti dell’acconto delle società di persone ed enti equiparati

I versamenti a saldo e l’eventuale primo acconto Ires devono essere eseguiti entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Attenzione: i soggetti, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

L’acconto Ires è fissato nella misura del 100%. L’acconto è pagato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. In questo caso, il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.