L’evasione fiscale e riciclaggio sono spesso percepiti come fenomeni separati: il primo appannaggio del piccolo commerciante che non emette lo scontrino, il secondo territorio esclusivo della criminalità organizzata. La realtà è molto più complessa. La differenza principale risiede nell’origine dei fondi. Nell’evasione fiscale, i capitali hanno provenienza lecita – frutto di attività economiche regolari – ma vengono sottratti all’imposizione tributaria. Nel riciclaggio, invece, il denaro deriva da attività criminali: traffico di droga, estorsione, corruzione, frode. In entrambi i casi, però, l’obiettivo è identico: occultare la provenienza del denaro, renderlo invisibile agli occhi del Fisco e delle autorità inquirenti. Questa convergenza non è solo concettuale. Grazie all’evoluzione della normativa antiriciclaggio, anche i reati tributari rientrano oggi tra i reati “presupposto” del riciclaggio: l’impiego di proventi da evasione fiscale in attività economiche costituisce a tutti gli effetti reato di riciclaggio. Il passaggio è cruciale: non si tratta più solo di non pagare le tasse, ma di reimmettere quei capitali non tassati nel circuito economico, configurando così una fattispecie penale autonoma e ben più grave.
Evasione e riciclaggio nell’era degli algoritmi
Il rapporto tra evasione fiscale e riciclaggio è stretto, strutturale e si alimenta reciprocamente attraverso strumenti giuridici (trust, fiduciarie, fondi patrimoniali), tecnologici (crypto-asset, HFT, sistemi di pagamento informali) e organizzativi (società zombie, imprese infiltrate dalla criminalità organizzata). Non si tratta di fenomeni marginali o limitati a specifici settori economici: la criminalità organizzata è presente in modo significativo in tutti i comparti dell’economia italiana, dal manifatturiero ai servizi professionali, dall’informazione e comunicazione alle attività amministrative e di supporto. Di fronte a questa sfida sistemica, sono necessarie risposte altrettanto sistemiche. Non basta inasprire le pene o moltiplicare i controlli: occorre ripensare l’intero paradigma del contrasto, abbracciando la dimensione tecnologica, cooperando a livello internazionale e colmando le lacune normative che tuttora lasciano ampi spazi di manovra agli operatori illeciti. Lo studio dell’Eurispes Il complesso rapporto tra riciclaggio ed evasione fiscale offre una mappa dettagliata e aggiornata di questo territorio complesso, indicando direzioni di marcia concrete. Spetta ora al legislatore, alle autorità di vigilanza e alla magistratura trasformare queste indicazioni in azioni. Perché ogni euro riciclato è un euro sottratto alla collettività.
Le proposte dell’Eurispes: sette misure per un contrasto efficace al riciclaggio
In questo quadro, l’Eurispes ha elaborato sette proposte per incentrare il contrasto ai fenomeni di evasione e riciclaggio, tenendo conto sia degli strumenti tecnologici disponibili sia delle lacune normative esistenti.
Intelligenza Artificiale per il contrasto al riciclaggio
I sistemi di AI e machine learning applicati ai big data possono rafforzare il monitoraggio delle transazioni sospette in tempo reale, migliorare il sistema di rating delle SOS, sviluppare modelli previsionali per la classificazione automatica delle segnalazioni e potenziare l’identificazione dei clienti tramite biometria. Considerando che la UIF riceve circa 150.000 segnalazioni l’anno con soli 150-160 addetti, l’intelligenza artificiale è ormai uno strumento indispensabile, non una opzione futuristica.
Monitoraggio nel metaverso, su NFT e criptovalute
Le attività economiche nel metaverso (cessioni di NFT, locazioni di asset virtuali regolate da smart contract) producono redditi reali e possono essere usate per riciclare proventi illeciti. È necessario estendere il monitoraggio dello Stato anche a questo “territorio virtuale”, adottando un approccio normativo proattivo che anticipi l’evoluzione tecnologica anziché rincorrerla.
Controllo sui sistemi di pagamento informali e strategia “follow the money”
I circuiti informali come hawala e money transfer abusivi costituiscono un “sistema bancario parallelo” che sfugge a ogni statistica e controllo ufficiale. Intercettarli richiede maggiore trasparenza del mercato finanziario e politiche specificamente orientate ad attrarre tali flussi verso i canali ufficiali, combinando incentivi e obblighi normativi.
Una Voluntary disclosure sui contanti con meccanismi di autodenuncia e regolarizzazione a costo ridotto
Stime dell’ex Procuratore Francesco Greco indicano circa 150 miliardi di euro in contanti nascosti in cassette di sicurezza in Italia e all’estero. Una voluntary disclosure calibrata potrebbe recuperare parte di queste risorse, combinando l’accertamento sintetico — che presume la provenienza illecita del contante non coerente con il reddito dichiarato — con meccanismi di autodenuncia e regolarizzazione a costo ridotto. L’accesso alla procedura dovrebbe essere riservato a proventi di natura fiscale, con esclusione dei reati a maggiore pericolosità criminale.
Monitoraggio delle procedure concorsuali
Le procedure concorsuali, se non gestite con attenzione, possono diventare facili strumenti per cancellare debiti tributari e responsabilità penali. L’omologa forzosa, applicata anche in caso di voto contrario dell’Erario in presenza di finanza esterna non verificata, rischia di avallare piani concordatari finanziati da capitali illeciti. È necessario un raccordo più stretto tra piano tributario, penale e concorsuale.
Monitoraggio e tassazione dell’high frequency trading
Per intercettare l’HFT occorre: estendere il perimetro dei derivati tassabili, rivedere le aliquote della Tassa sulle Transazioni Finanziarie, ampliare l’arco temporale per l’identificazione delle operazioni HFT da 0,5 a 5-10 secondi, abbassare la soglia del 60% oltre la quale scatta la tassazione sugli ordini cancellati e introdurre obblighi specifici di identificazione degli operatori algoritmici.
Contrasto all’utilizzo dell’IA a fini di deresponsabilizzazione penale
L’uso di algoritmi con componenti di Intelligenza Artificiale nell’HFT o in altre attività finanziarie non può costituire uno “scudo” dalla responsabilità penale. La legge sull’Intelligenza Artificiale n. 132/2025 ha già introdotto un’aggravante per la manipolazione di mercato. È necessario chiarire normativamente che lo strumento AI non muta i criteri penalistici di imputazione oggettiva e soggettiva delle condotte.
